Art. 5.
  Possono  partecipare  all'asta  in  veste  di  operatori  la  Banca
d'Italia, le banche, nonche' le societa' di intermediazione mobiliare
iscritte  all'albo  istituito  presso  la Consob ai sensi dell'art. 3
della legge 2  gennaio  1991,  n.  1,  che  esercitano  le  attivita'
indicate  nei  punti  a),  b)  e c) dell'art. 1, comma 1, della legge
medesima. Detti operatori partecipano in proprio e per  conto  terzi,
ad  eccezione  della  Banca d'Italia che partecipa esclusivamente per
conto terzi.
  La Banca d'Italia e' autorizzata a stipulare  apposite  convenzioni
con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la
Rete nazionale interbancaria.
  Gli  operatori, residenti e non residenti, che partecipano all'asta
hanno facolta' di regolare, tramite banca "abilitata", i titoli  loro
assegnati in ECU oltre che in lire italiane.
  I  certificati  regolati  in ECU devono essere versati nei conti di
deposito accentrati istituiti presso la Banca d'Italia al nome  delle
"banche  abilitate"  nonche',  per i certificati di pertinenza di non
residenti, anche negli appositi conti di deposito accesi  a  nome  di
Cedel   -   Centrale   de  Livraison  de  Valeurs  Mobilie'res  S.A.,
Luxembourg, e di Euroclear - Morgan Guaranty  Trust  Company  of  New
York,   Brussels,   in  qualita'  di  enti  centralizzati  depositari
internazionali.