Art. 5. Possono partecipare all'asta in veste di operatori la Banca d'Italia, le banche, nonche' le societa' di intermediazione mobiliare iscritte all'albo istituito presso la Consob ai sensi dell'art. 3 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, che esercitano le attivita' indicate nei punti a), b) e c) dell'art. 1, comma 1, della legge medesima. Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi, ad eccezione della Banca d'Italia che partecipa esclusivamente per conto terzi. La Banca d'Italia e' autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete nazionale interbancaria. Gli operatori, residenti e non residenti, che partecipano all'asta hanno facolta' di regolare, tramite banca "abilitata", i titoli loro assegnati in ECU oltre che in lire italiane. I certificati regolati in ECU devono essere versati nei conti di deposito accentrati istituiti presso la Banca d'Italia al nome delle "banche abilitate" nonche', per i certificati di pertinenza di non residenti, anche negli appositi conti di deposito accesi a nome di Cedel - Centrale de Livraison de Valeurs Mobilie'res S.A., Luxembourg, e di Euroclear - Morgan Guaranty Trust Company of New York, Brussels, in qualita' di enti centralizzati depositari internazionali.