IL MINISTRO DELLA SANITA' Vista la legge 4 maggio 1990, n. 107 "Disciplina per le attivita' relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati"; Visto, in particolare, l'art. 6, comma 3, della predetta legge, relativo all'obbligo del collegamento funzionale tra i presidi ospedalieri che non dispongono di una propria struttura trasfusionale ed i servizi di immuno ematologia e trasfusione o i centri trasfusionali territorialmente competenti; Considerato che il medesimo obbligo di collegamento funzionale sussiste per le case di cura private che, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 giugno 1986, devono essere dotate di emoteca; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1994, relativo all'approvazione del piano per la razionalizzazione del sistema trasfusionale per il triennio 1994-1996; Considerata la necessita' di emanare norme di carattere tecnico, uniformi a livello nazionale, per definire le caratteristiche funzionali e i criteri di gestione delle frigoemoteche, di cui devono essere dotati gli ospedali privi di una propria autonoma struttura trasfusionale o sue articolazioni organizzative e le case di cura, e per disciplinare i rapporti tra i predetti presidi sanitari e le strutture pubbliche territorialmente competenti, sulla base della programmazione regionale; Visto l'art. 11, comma 1, della sopra richiamata legge 4 maggio 1990, n. 107, che demanda al Ministro della sanita' di emanare norme per l'attuazione della legge stessa; Sentita la Commissione nazionale per il servizio trasfusionale nella seduta del 27 giugno 1995; Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome nella seduta del 3 agosto 1995; Decreta: Art. 1. Oggetto del decreto 1. Le regioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono tenute ad individuare le strutture pubbliche e private dotate di frigoemoteca e i servizi di immunoematologia e trasfusione o i centri trasfusionali di riferimento. Per le case di cura private che, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 giugno 1986 sono dotate di frigoemoteca, le attivita' trasfusionali debbono essere regolate da apposita convenzione con l'azienda sanitaria presso cui insiste la struttura trasfusionale pubblica territorialmente competente, conforme allo schema-tipo allegato al presente decreto (allegato 1). 2. La convenzione disciplina tutte le attivita' connesse alla assegnazione, conservazione e distribuzione di sangue umano e dei suoi componenti, al sistema urgenza/emergenza e all'attivita' di medicina trasfusionale. 3. Il presente decreto disciplina altresi' i rapporti tra le strutture trasfusionali pubbliche e loro articolazioni organizzative e gli ospedali pubblici forniti di emoteche, secondo le indicazioni dettate dalle regioni per la regolamentazione dei rapporti economici.