IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Vista la legge 4 maggio 1990, n. 107 "Disciplina per  le  attivita'
relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di
plasmaderivati";
  Visto,  in  particolare,  l'art.  6, comma 3, della predetta legge,
relativo  all'obbligo  del  collegamento  funzionale  tra  i  presidi
ospedalieri che non dispongono di una propria struttura trasfusionale
ed   i  servizi  di  immuno  ematologia  e  trasfusione  o  i  centri
trasfusionali territorialmente competenti;
  Considerato che il  medesimo  obbligo  di  collegamento  funzionale
sussiste  per  le  case di cura private che, ai sensi del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 27 giugno 1986,  devono  essere
dotate di emoteca;
  Visto  il  decreto  del  Presidente della Repubblica 7 aprile 1994,
relativo all'approvazione del  piano  per  la  razionalizzazione  del
sistema trasfusionale per il triennio 1994-1996;
  Considerata  la  necessita'  di emanare norme di carattere tecnico,
uniformi  a  livello  nazionale,  per  definire  le   caratteristiche
funzionali e i criteri di gestione delle frigoemoteche, di cui devono
essere  dotati  gli  ospedali privi di una propria autonoma struttura
trasfusionale o sue articolazioni organizzative e le case di cura,  e
per  disciplinare  i  rapporti  tra  i predetti presidi sanitari e le
strutture pubbliche territorialmente  competenti,  sulla  base  della
programmazione regionale;
  Visto  l'art.  11,  comma  1, della sopra richiamata legge 4 maggio
1990, n. 107, che demanda al Ministro della sanita' di emanare  norme
per l'attuazione della legge stessa;
  Sentita  la  Commissione  nazionale  per  il servizio trasfusionale
nella seduta del 27 giugno 1995;
  Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,  le
regioni e le province autonome nella seduta del
3 agosto 1995;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                         Oggetto del decreto
  1.  Le  regioni,  entro  sessanta  giorni  dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, sono tenute ad individuare le  strutture
pubbliche   e   private   dotate  di  frigoemoteca  e  i  servizi  di
immunoematologia  e  trasfusione  o   i   centri   trasfusionali   di
riferimento.  Per  le  case di cura private che, ai sensi del decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 giugno 1986 sono  dotate
di  frigoemoteca,  le attivita' trasfusionali debbono essere regolate
da apposita convenzione con l'azienda sanitaria presso cui insiste la
struttura   trasfusionale   pubblica   territorialmente   competente,
conforme allo schema-tipo allegato al presente decreto (allegato 1).
  2.  La  convenzione  disciplina  tutte  le  attivita' connesse alla
assegnazione, conservazione e distribuzione di  sangue  umano  e  dei
suoi  componenti,  al  sistema  urgenza/emergenza  e all'attivita' di
medicina trasfusionale.
  3. Il presente  decreto  disciplina  altresi'  i  rapporti  tra  le
strutture  trasfusionali pubbliche e loro articolazioni organizzative
e gli ospedali pubblici forniti di emoteche, secondo  le  indicazioni
dettate dalle regioni per la regolamentazione dei rapporti economici.