Art. 10. Attivita' di controllo 1. Il Ministero della sanita' e le regioni, per le rispettive competenze, effettuano controlli sistematici sulla corretta applicazione del presente decreto. A tal fine i responsabili dei servizi di immunoematologia e trasfusione e dei centri trasfusionali devono trasmettere al centro regionale di coordinamento e compensazione con cadenza annuale, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, una dettagliata relazione dalla quale si evince il volume di emocomponenti ed emoderivati ceduti alle strutture convenzionate in assegnazione e in urgenza, le dimensioni delle attivita' cliniche ed autotrasfusionali, le proposte di miglioramento organizzativo. 2. Il responsabile del centro regionale di coordinamento e compensazione deve inviare le relazioni ricevute, con il parere di competenza, all'assessore regionale alla sanita'. Roma, 1 settembre 1995 Il Ministro: GUZZANTI Registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 1995 Registro n. 1 Sanita', foglio n. 298