Art. 10.
                       Attivita' di controllo
  1. Il Ministero della sanita'  e  le  regioni,  per  le  rispettive
competenze,   effettuano   controlli   sistematici   sulla   corretta
applicazione del presente decreto. A  tal  fine  i  responsabili  dei
servizi  di immunoematologia e trasfusione e dei centri trasfusionali
devono  trasmettere  al   centro   regionale   di   coordinamento   e
compensazione  con  cadenza  annuale,  entro  il 31 gennaio dell'anno
successivo, una dettagliata relazione dalla quale si evince il volume
di emocomponenti ed emoderivati ceduti alle  strutture  convenzionate
in  assegnazione e in urgenza, le dimensioni delle attivita' cliniche
ed autotrasfusionali, le proposte di miglioramento organizzativo.
  2.  Il  responsabile  del  centro  regionale  di  coordinamento   e
compensazione  deve  inviare  le relazioni ricevute, con il parere di
competenza, all'assessore regionale alla sanita'.
   Roma, 1 settembre 1995
                                                Il Ministro: GUZZANTI
Registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 1995
Registro n. 1 Sanita', foglio n. 298