Art. 3.
                         Approvvigionamento
  1. L'approvvigionamento di sangue ed  emocomponenti  e'  effettuato
dalla struttura trasfusionale di riferimento.
  2. E' interdetta qualsiasi altra possibilita' di approvvigionamento
di   sangue   ed   emocomponenti   da  strutture  diverse  da  quella
trasfusionale di riferimento.
  3. Eventuali unita' di  sangue  ed  emocomponenti,  da  ricevere  a
qualsiasi   titolo,   potranno  essere  recapitate  direttamente  dal
servizio o centro trasfusionale diverso  da  quello  convenzionato  e
previa  esplicita  autorizzazione  di  quest'ultimo. Ove la struttura
trasfusionale  competente  sia  momentaneamente  non  in   grado   di
sopperire   alle  necessita'  trasfusionali  della  casa  di  cura  o
dell'ospedale collegato, deve, essa stessa,  richiedere  supporto  al
Centro  regionale  di  coordinamento  e  compensazione,  o  ad  altra
struttura trasfusionale  pubblica,  rimanendo  tuttavia  responsabile
della prestazione.
  4.  Le procedure che non comportano conservazione di emocomponenti,
come  l'emodiluizione  perioperatoria,  l'emorecupero  intra  e  post
operatorio, sono consentite sotto la responsabilita' dell'anestesista
che  presiede  all'intervento  chirurgico  e  del direttore sanitario
della struttura di ricovero.