Art. 3. Approvvigionamento 1. L'approvvigionamento di sangue ed emocomponenti e' effettuato dalla struttura trasfusionale di riferimento. 2. E' interdetta qualsiasi altra possibilita' di approvvigionamento di sangue ed emocomponenti da strutture diverse da quella trasfusionale di riferimento. 3. Eventuali unita' di sangue ed emocomponenti, da ricevere a qualsiasi titolo, potranno essere recapitate direttamente dal servizio o centro trasfusionale diverso da quello convenzionato e previa esplicita autorizzazione di quest'ultimo. Ove la struttura trasfusionale competente sia momentaneamente non in grado di sopperire alle necessita' trasfusionali della casa di cura o dell'ospedale collegato, deve, essa stessa, richiedere supporto al Centro regionale di coordinamento e compensazione, o ad altra struttura trasfusionale pubblica, rimanendo tuttavia responsabile della prestazione. 4. Le procedure che non comportano conservazione di emocomponenti, come l'emodiluizione perioperatoria, l'emorecupero intra e post operatorio, sono consentite sotto la responsabilita' dell'anestesista che presiede all'intervento chirurgico e del direttore sanitario della struttura di ricovero.