Art. 5. Garanzia dei servizi di urgenza ed emergenza 1. La struttura trasfusionale territorialmente competente garantisce i servizi di urgenza ed emergenza trasfusionale 24 ore su 24. Gli ospedali e le case di cura private garantiscono il collegamento funzionale delle proprie emoteche con la struttura trasfusionale territorialmente competente. Le direzioni sanitarie organizzano il trasporto del sangue e dei campioni biologici mediante mezzi idonei. 2. Le procedure trasfusionali in emergenza vengono definite nell'atto di convenzione, nel rispetto delle norme contenute nel decreto ministeriale 27 dicembre 1990, concernente le caratteristiche e le modalita' per la donazione del sangue ed emoderivati. 3. La struttura trasfusionale territorialmente competente dovra' garantire di norma nella frigoemoteca una scorta di emazie di gruppo 0 Rh negativo da destinare all'urgenza, adeguata ai livelli di attivita' delle case di cura o dell'ospedale, secondo le indicazioni del responsabile.