Art. 5.
            Garanzia dei servizi di urgenza ed emergenza
  1.   La   struttura   trasfusionale   territorialmente   competente
garantisce  i servizi di urgenza ed emergenza trasfusionale 24 ore su
24.  Gli  ospedali  e  le  case  di  cura  private  garantiscono   il
collegamento  funzionale  delle  proprie  emoteche  con  la struttura
trasfusionale territorialmente  competente.  Le  direzioni  sanitarie
organizzano il trasporto del sangue e dei campioni biologici mediante
mezzi idonei.
  2.   Le  procedure  trasfusionali  in  emergenza  vengono  definite
nell'atto di convenzione, nel  rispetto  delle  norme  contenute  nel
decreto ministeriale 27 dicembre 1990, concernente le caratteristiche
e le modalita' per la donazione del sangue ed emoderivati.
  3.  La  struttura  trasfusionale territorialmente competente dovra'
garantire di norma nella frigoemoteca una scorta di emazie di  gruppo
0  Rh  negativo  da  destinare  all'urgenza,  adeguata  ai livelli di
attivita' delle case di cura o dell'ospedale, secondo le  indicazioni
del responsabile.