Art. 6. Attivita' di medicina trasfusionale 1. Il servizio o centro trasfusionale territorialmente competente garantisce alla case di cura ed agli ospedali sprovvisti di strutture trasfusionali le attivita' di medicina trasfusionale che consistono in: consulenza di medicina trasfusionale; servizio di aferesi terapeutica; autotrasfusionale. 2. Il servizio o centro trasfusionale territorialmente competente garantisce tali attivita' mediante l'utilizzo del proprio personale medico, di ruolo o a contratto, secondo modalita' da concordare con la direzione sanitaria della struttura pubblica o della casa di cura sprovviste di servizi trasfusionali e con il medico referente di cui all'art. 4 del presente decreto. 3. Le case di cura private dotate di frigoemoteche, la cui tipologia e quantita' delle prestazioni erogate comportano una piu' intensa attivita' di medicina trasfusionale, dovranno acquisire in loco un medico operante nella struttura trasfusionale pubblica di riferimento per il soddisfacimento dei bisogni, secondo le modalita' previste nella convenzione stipulata tra le parti.