Art. 6.
                 Attivita' di medicina trasfusionale
  1. Il servizio o centro trasfusionale  territorialmente  competente
garantisce alla case di cura ed agli ospedali sprovvisti di strutture
trasfusionali  le  attivita' di medicina trasfusionale che consistono
in:
   consulenza di medicina trasfusionale;
   servizio di aferesi terapeutica;
   autotrasfusionale.
  2. Il servizio o centro trasfusionale  territorialmente  competente
garantisce  tali  attivita' mediante l'utilizzo del proprio personale
medico, di ruolo o a contratto, secondo modalita' da  concordare  con
la  direzione sanitaria della struttura pubblica o della casa di cura
sprovviste di servizi trasfusionali e con il medico referente di  cui
all'art. 4 del presente decreto.
  3.  Le  case  di  cura  private  dotate  di  frigoemoteche,  la cui
tipologia e quantita' delle prestazioni erogate comportano  una  piu'
intensa  attivita'  di  medicina trasfusionale, dovranno acquisire in
loco un medico operante nella  struttura  trasfusionale  pubblica  di
riferimento  per il soddisfacimento dei bisogni, secondo le modalita'
previste nella convenzione stipulata tra le parti.