Art. 9. Rapporti economici 1. L'azienda sanitaria definisce le modalita' di fatturazione delle prestazioni trasfusionali concordate nella convenzione. A tal fine l'azienda sanitaria o l'ospedale azienda si avvale del decreto ministeriale 22 novembre 1993 e successivi aggiornamenti, del tariffario nazionale e delle tariffe previste dagli ordini provinciali dei medici in attesa della determinazione delle tariffe nazionali di cui all'art. 6 della legge n. 724 del 23 dicembre 1994.