Art. 9.
                         Rapporti economici
  1. L'azienda sanitaria definisce le modalita' di fatturazione delle
prestazioni trasfusionali concordate nella convenzione.  A  tal  fine
l'azienda  sanitaria  o  l'ospedale  azienda  si  avvale  del decreto
ministeriale  22  novembre  1993  e  successivi  aggiornamenti,   del
tariffario   nazionale   e   delle   tariffe  previste  dagli  ordini
provinciali dei medici in attesa della determinazione  delle  tariffe
nazionali di cui all'art. 6 della legge n. 724 del 23 dicembre 1994.