IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del CIPE in ordine all'armonizzazione della politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonche' l'art. 5 che ha istituito il fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse; Vista la legge 1 dicembre 1992, n. 488, recante la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, recante modifiche alla legge 1 marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e norme per l'agevolazione delle attivita' produttive; Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, concernente il trasferimento delle competenze dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo nel Mezzogiorno, a norma dell'art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto fondo di rotazione; Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunita' europee n. 2052/88, come modificato dal regolamento n. 2081/93, relativo ai compiti dei fondi strutturali, al rafforzamento della loro efficacia e all'attuazione di un miglior coordinamento anche con gli altri strumenti finanziari esistenti; Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunita' europee n. 4253/88, come modificato dal regolamento n. 2082/93, relativo al coordinamento degli interventi dei fondi strutturali; Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunita' europee n. 4254/88, come modificato dal regolamento n. 2083/93, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale; Vista la propria delibera 13 aprile 1994, concernente lo stato del negoziato e i provvedimenti di attuazione del Quadro comunitario di sostegno delle regioni italiane dell'obiettivo 1 per il periodo 1994-1999; Vista la decisione della Commissione delle Comunita' europee C(93) 3103 del 28 ottobre 1993, che stabilisce la ripartizione indicativa per Stato membro degli stanziamenti di impegno dei fondi strutturali e dello SFOP per l'obiettivo 1; Vista la decisione della Commissione delle Comunita' europee C(94) 1835 del 29 luglio 1994, concernente la definizione del Quadro comunitario di sostegno per gli interventi strutturali comunitari nelle regioni italiane interessate dall'obiettivo 1, per il periodo 1994-1999, ad eccezione della regione Abruzzo per la quale i citati interventi termineranno nell'anno 1996; Vista la decisione del luglio 1995, con la quale la Commissione delle Comunita' europee ha approvato, nell'ambito del partenariato con le autorita' interessate, il programma operativo "Ampliamento e adeguamento della disponibilita' e dei sistemi di adduzione e distribuzione delle risorse idriche nelle regioni italiane dell'obiettivo 1"; Considerata l'opportunita' di procedere tempestivamente al cofinanziamento nazionale del programma operativo suddetto, con riserva di assicurare quello dei rimanenti programmi operativi multiregionali mano a mano che interverranno le relative decisioni di approvazione comunitaria; Visto il decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, concernente misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse; Considerato che a fronte delle risorse rese disponibili in tale contesto dalla Commissione dell'Unione europea, ammontanti complessivamente a 871 MECU a valere sul Fondo europeo di sviluppo regionale per il periodo 1995-1999, atteso che l'annualita' 1994 fa carico all'esercizio 1995 e seguenti, occorre provvedere ad assicurare le necessarie risorse nazionali pubbliche valutate in 1.742 miliardi di lire, di cui 901,054 miliardi di lire per il biennio 1995-1996 e 840,946 miliardi di lire per il triennio 1997-1999; Considerata l'opportunita' di ricorrere per tali interventi alle risorse derivanti da mutui autorizzati ai sensi dell'art. 1, comma 8, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 488/1992, cosi' come previsto dall'art. 10 del citato decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244; Considerato che le relative risorse, pari a 901,054 miliardi di lire per il biennio 1995-1996, affluiscono al fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui alla legge n. 183/1987, come disposto dal suddetto art. 10, comma 1, del decreto-legge n. 244/1995; Considerata l'esigenza di stabilire in distinte quote annuali, in termini di cassa, l'intervento del fondo di rotazione, limitatamente al biennio 1995-1996, rinviando a successive deliberazioni la specificazione annuale delle restanti quote per il periodo 1997-1999; Viste le note del Ministro dei lavori pubblici n. 28/Segr. del 27 giugno 1995 e n. 50/Segr. del 31 luglio 1995; Viste le risultanze dei lavori istruttori svolti dal comitato previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284; Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica; Delibera: 1. Le linee di intervento per il programma multiregionale richiamato in premessa, riguardano il completamento dei programmi di adeguamento dei sistemi acquedottistici del Mezzogiorno e l'adeguamento delle relative infrastrutture negli ambiti ottimali di gestione integrata delle risorse idriche, nonche' il completamento e la razionalizzazione degli schemi idrici di uso plurimo intersettoriale. 2. La quota nazionale pubblica per gli anni 1995 e 1996 - pari a 901,054 miliardi di lire - e' assicurata con le risorse derivanti dai mutui autorizzati ai sensi dell'art. 1, comma 8, del decreto-legge n. 415/1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 488/1992 e dall'art. 10, comma 1, del decreto-legge n. 244/1995, come indicato nella allegata tabella che forma parte integrante della presente delibera. 3. Le risorse di cui sopra affluiscono al fondo di rotazione e vengono erogate ai beneficiari finali secondo le modalita' indicate dall'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, con riferimento a ciascuna delle annualita'. L'anticipo relativo alla prima annualita' ed i pagamenti successivi sono disposti sulla base di motivate richieste del Ministero dei lavori pubblici inoltrate al fondo di rotazione medesimo, che provvede di seguito all'intervento comunitario. 4. Il fondo di rotazione e' autorizzato ad erogare le quote nazionali annuali stabilite dalla presente delibera anche negli anni successivi, fin quando perdura l'intervento comunitario. 5. Il Ministero dei lavori pubblici adotta tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare entro le scadenze previste i finanziamenti comunitari e nazionali relativi agli interventi in questione. A tal fine, esso dovra' adeguarsi tempestivamente alle iniziative assunte ed in corso di definizione nel quadro del partenariato con la Commissione europea, in ordine al rafforzamento delle strutture amministrative, alla attivazione del monitoraggio centralizzato degli interventi effettuato dal Ministero del tesoro - Ragioneria generale, dello Stato, d'intesa con il Ministero del bilancio e della programmazione economica, alla revisione delle procedure ed al potenziamento ed ampliamento dell'azione di assistenza tecnica. Il comitato di sorveglianza, entro il 30 aprile di ciascun anno, definisce lo stato di attuazione degli interventi cofinanziati al 31 dicembre dell'esercizio precedente, sulla base dei dati di monitoraggio di cui sopra. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del tesoro e con quello dei lavori pubblici, effettua la verifica complessiva dello stato di attuazione degli interventi. Nel caso siano rilevati ritardi nell'avvio o nella realizzazione degli interventi, saranno attivate in tempo utile le azioni di riprogrammazione dirette a garantire il pieno e tempestivo utilizzo delle risorse assegnate, nonche' le procedure previste dall'art. 5, comma 2, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244. Le somme assegnate per il cofinanziamento nazionale potranno essere rideterminate dal CIPE nel primo semestre del 1996, previo esame del comitato di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 284/1994, in funzione dell'avanzamento degli interventi, anche in applicazione a quanto disposto dal sopracitato art. 5, comma 2, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244. 6. Il Ministero dei lavori pubblici effettua i necessari controlli di competenza. Il fondo di rotazione puo' effettuare ulteriori controlli avvalendosi delle strutture della Ragioneria generale dello Stato. Roma, 8 agosto 1995 Il Presidente delegato: MASERA Registrata alla Corte dei conti il 13 ottobre 1995 Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 210