IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183 concernente il coordinamento delle politiche comunitarie riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del CIPE in ordine all'armonizzazione della politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonche' l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione; Vista la legge n. 845 del 21 dicembre 1978 e successive modificazioni, che all'articolo 25 prevede l'istituzione di un Fondo di rotazione per favorire l'accesso al Fondo sociale europeo; Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, concernente la parita' uomo donna in materia di lavoro; Vista la legge 19 luglio 1993, n. 236, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione; Visto il regolamento del Consiglio delle Comunita' europee n. 2081/93 relativo alle missioni dei fondi a finalita' strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti; Visto il regolamento del Consiglio delle Comunita' europee n. 2082/93 relativo al coordinamento tra gli interventi dei vari fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli per la Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti; Visto il regolamento del Consiglio delle Comunita' europee n. 2084/93 relativo al Fondo sociale europeo; Visti i regolamenti (CEE) 2083/93 e 2085/93, recanti disposizioni per l'applicazione degli interventi rispettivamente del Fondo europeo di sviluppo regionale e del FEOGA orientamento; Visti i quadri comunitari di sostegno e documenti unici di programmazione approvati dall'Unione europea, relativi agli obiettivi 1, 2, 3, 4 e 5 b di cui al Regolamento CEE n. 2081/93; Visti i programmi operativi a titolarita' regionali e multiregionali, approvati dalla Commissione dell'Unione europea contenenti gli interventi di Fondo sociale europeo, per l'anno 1995, a titolo degli obiettivi 1, 2, 3, 4 e 5 b di cui al regolamento (CEE) 2081/93; Attesa la necessita' di assicurare e garantire una corretta e uniforme applicazione, sul territorio nazionale, della partecipazione dei privati al finanziamento nazionale delle azioni, prevedendo una contribuzione non inferiore al 10 per cento per la aree svantaggiate di cui agli obiettivi 1, 2 e 5 b del regolamento (CEE) 2081/93, e al 20 per cento per le restanti aree; Ravvisata la necessita' di destinare le risorse finanziarie alle misure assegnate a "enti a prevalente proprieta' pubblica" e "grandi imprese" rispettivamente in quota pari a 70 per cento e 30 per cento; Vista la nota del Ministero della pubblica istruzione del 13 luglio 1995 concernente il Programma operativo plurifondo per gli anni 1994/99 che prevede per il 1995 una quota di contributo nazionale pari a lire 8,392 miliardi a carico delle disponibilita' di cui all'articolo 5 del Fondo di rotazione ex lege 183/87; Vista la nota del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 16392/G/64 del 14 luglio 1995 concernente il programma degli interventi finanziari relativi al 1995 per il cofinanziamento dei programmi ammessi a beneficiare del contributo del Fondo sociale europeo; Viste le risultanze dei lavori istruttori svolti dal Comitato previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284; Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica; Delibera: 1. Le linee di intervento finanziario per il cofinanziamento delle azioni del Fondo sociale europeo relative ai quadri comunitari di sostegno e documenti unici di programmazione degli obiettivi 1, 2, 3, 4 e 5 b, ammontano, per l'anno 1995, a lire 1.082,334 miliardi e si articolano come nell'allegata tabella A, che fa parte integrante della presente delibera. 2. Le risorse finanziarie ivi contemplate a carico dello Stato, complessivamente pari a lire 867,772 miliardi, sono assicurate, per l'anno 1995, dalle disponibilita' recate dal Fondo di rotazione di cui all'art. 25 della legge n. 845/1978 e dalle autorizzazioni di spesa recate dalle specifiche leggi di settore. 3. I titolari dei programmi verificano che gli operatori, nella elaborazione dei progetti formativi, inseriscano fra i relativi costi, anche quelli gravanti sulla finanza pubblica a titolo di indennita' per cassa integrazione, mobilita', sgravi contributivi e istituti similari, la cui copertura e' assicurata dalle specifiche leggi di settore sopra richiamate. Gli stessi titolari riservano una quota del Fondo di rotazione di cui all'art. 25 della legge n. 845/1978, non inferiore al 10% delle relative assegnazioni, per la realizzazione dei progetti formativi di cui all'art. 1 della legge 10 aprile 1991, n. 125. 4. Gli stessi titolari dei programmi attuano tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare entro le scadenze previste i finanziamenti comunitari e nazionali relativi ai programmi operativi. A tal fine essi dovranno adeguarsi tempestivamente alle iniziative assunte e in corso di definizione - nel quadro del parteniariato - con la Commissione europea e in sede di Conferenza Stato Regioni, in ordine al rafforzamento delle strutture amministrative, alla attivazione del monitoraggio centralizzato degli interventi effettuato dal Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, d'intesa con il Ministero del bilancio e della programmazione economica, alla revisione delle procedure ed al potenziamento ed ampliamento dell'azione di assistenza tecnica. 5. I Comitati di sorveglianza, entro il 30 aprile di ciascun anno, definiscono lo stato di attuazione degli interventi cofinanziati al 31 dicembre dell'esercizio precedente, sulla base dei dati di monitoraggio di cui al punto precedente. Nel caso siano rilevati ritardi nella realizzazione degli interventi cofinanziati, saranno attivate in tempo utile le azioni di riprogrammazione dirette a garantire il pieno e tempestivo utilizzo delle risorse assegnate, nonche' le procedure previste dall'art. 5 comma 2 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244. 6. Il CIPE, su proposta del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, adotta, se del caso, le necessarie variazioni alla presente delibera, tenuto conto delle risultanze del predetto monitoraggio centralizzato, della riprogrammazione delle attivita' finanziate, di eventuali modifiche ai quadri comunitari di sostegno e conseguenti redistribuzioni di risorse collegate agli effettivi utilizzi. Roma, 8 agosto 1995 Il Presidente delegato: MASERA Registrata alla Corte dei conti il 7 ottobre 1995 Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 206