IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Vista  la legge 16 aprile 1987, n. 183 concernente il coordinamento
delle politiche comunitarie  riguardanti  l'appartenenza  dell'Italia
alle  Comunita' europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli
atti normativi comunitari e, in particolare,  gli  articoli  2  e  3,
relativi  ai  compiti  del  CIPE  in  ordine all'armonizzazione della
politica economica nazionale con le  politiche  comunitarie,  nonche'
l'art.  5  che  ha  istituito  il Fondo di rotazione per l'attuazione
delle stesse;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre  1988,
n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure
amministrative del predetto Fondo di rotazione;
  Vista   la   legge  n.  845  del  21  dicembre  1978  e  successive
modificazioni, che all'articolo 25 prevede l'istituzione di un  Fondo
di rotazione per favorire l'accesso al Fondo sociale europeo;
  Vista  la legge 10 aprile 1991, n. 125, concernente la parita' uomo
donna in materia di lavoro;
  Vista la legge 19 luglio 1993, n. 236, recante interventi urgenti a
sostegno dell'occupazione;
  Visto il regolamento  del  Consiglio  delle  Comunita'  europee  n.
2081/93  relativo  alle  missioni  dei fondi a finalita' strutturali,
alla loro efficacia e al  coordinamento  dei  loro  interventi  e  di
quelli  della  Banca  europea  per  gli  investimenti  e  degli altri
strumenti finanziari esistenti;
  Visto il regolamento  del  Consiglio  delle  Comunita'  europee  n.
2082/93  relativo  al coordinamento tra gli interventi dei vari fondi
strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli per la  Banca
europea  per  gli  investimenti  e  degli  altri strumenti finanziari
esistenti;
  Visto il regolamento  del  Consiglio  delle  Comunita'  europee  n.
2084/93 relativo al Fondo sociale europeo;
  Visti  i  regolamenti (CEE) 2083/93 e 2085/93, recanti disposizioni
per l'applicazione degli interventi rispettivamente del Fondo europeo
di sviluppo regionale e del FEOGA orientamento;
  Visti  i  quadri  comunitari  di  sostegno  e  documenti  unici  di
programmazione approvati dall'Unione europea, relativi agli obiettivi
1, 2, 3, 4 e 5 b di cui al Regolamento CEE n. 2081/93;
  Visti   i   programmi   operativi   a   titolarita'   regionali   e
multiregionali,  approvati  dalla  Commissione  dell'Unione   europea
contenenti  gli interventi di Fondo sociale europeo, per l'anno 1995,
a titolo degli obiettivi 1, 2, 3, 4 e 5 b di cui al regolamento (CEE)
2081/93;
  Attesa la necessita' di  assicurare  e  garantire  una  corretta  e
uniforme applicazione, sul territorio nazionale, della partecipazione
dei  privati  al finanziamento nazionale delle azioni, prevedendo una
contribuzione non inferiore al 10 per cento per la aree  svantaggiate
di  cui agli obiettivi 1, 2 e 5 b del regolamento (CEE) 2081/93, e al
20 per cento per le restanti aree;
  Ravvisata la necessita' di destinare le  risorse  finanziarie  alle
misure  assegnate a "enti a prevalente proprieta' pubblica" e "grandi
imprese" rispettivamente in quota pari a 70 per cento e 30 per cento;
  Vista la nota del Ministero della pubblica istruzione del 13 luglio
1995  concernente  il  Programma  operativo  plurifondo  per gli anni
1994/99 che prevede per il 1995 una  quota  di  contributo  nazionale
pari  a  lire  8,392  miliardi  a  carico delle disponibilita' di cui
all'articolo 5 del Fondo di rotazione ex lege 183/87;
  Vista la nota del Ministero del lavoro e della  previdenza  sociale
n.  16392/G/64  del  14  luglio  1995  concernente il programma degli
interventi finanziari relativi al 1995  per  il  cofinanziamento  dei
programmi  ammessi  a  beneficiare  del  contributo del Fondo sociale
europeo;
  Viste le risultanze  dei  lavori  istruttori  svolti  dal  Comitato
previsto  dall'art.  5 del decreto del Presidente della Repubblica 24
marzo 1994, n. 284;
  Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione
economica;
                              Delibera:
  1. Le linee di intervento finanziario per il cofinanziamento  delle
azioni  del  Fondo  sociale  europeo relative ai quadri comunitari di
sostegno e documenti unici di programmazione degli obiettivi 1, 2, 3,
4 e 5 b, ammontano, per l'anno 1995, a lire 1.082,334 miliardi  e  si
articolano  come  nell'allegata  tabella  A,  che fa parte integrante
della presente delibera.
  2. Le risorse finanziarie ivi contemplate  a  carico  dello  Stato,
complessivamente  pari  a lire 867,772 miliardi, sono assicurate, per
l'anno 1995, dalle disponibilita' recate dal Fondo  di  rotazione  di
cui  all'art.  25  della  legge n. 845/1978 e dalle autorizzazioni di
spesa recate dalle specifiche leggi di settore.
  3. I titolari dei programmi verificano  che  gli  operatori,  nella
elaborazione  dei  progetti  formativi,  inseriscano  fra  i relativi
costi, anche quelli gravanti  sulla  finanza  pubblica  a  titolo  di
indennita'  per  cassa integrazione, mobilita', sgravi contributivi e
istituti similari, la cui copertura e'  assicurata  dalle  specifiche
leggi  di settore sopra richiamate. Gli stessi titolari riservano una
quota del Fondo di rotazione  di  cui  all'art.  25  della  legge  n.
845/1978,  non  inferiore  al 10% delle relative assegnazioni, per la
realizzazione dei progetti formativi di cui all'art. 1 della legge 10
aprile 1991, n. 125.
  4. Gli stessi titolari dei programmi attuano tutte le iniziative ed
i provvedimenti necessari per utilizzare entro le scadenze previste i
finanziamenti comunitari e nazionali relativi ai programmi operativi.
A tal fine essi dovranno adeguarsi  tempestivamente  alle  iniziative
assunte  e  in  corso di definizione - nel quadro del parteniariato -
con la Commissione europea e in sede di Conferenza Stato Regioni,  in
ordine   al   rafforzamento   delle  strutture  amministrative,  alla
attivazione   del   monitoraggio   centralizzato   degli   interventi
effettuato  dal  Ministero  del  tesoro  -  Ragioneria generale dello
Stato, d'intesa con il Ministero del bilancio e della  programmazione
economica,  alla  revisione  delle  procedure  ed al potenziamento ed
ampliamento dell'azione di assistenza tecnica.
  5. I Comitati di sorveglianza, entro il 30 aprile di ciascun  anno,
definiscono  lo  stato di attuazione degli interventi cofinanziati al
31  dicembre  dell'esercizio  precedente,  sulla  base  dei  dati  di
monitoraggio  di  cui  al  punto  precedente. Nel caso siano rilevati
ritardi nella realizzazione degli  interventi  cofinanziati,  saranno
attivate  in  tempo  utile  le  azioni  di riprogrammazione dirette a
garantire il pieno e tempestivo  utilizzo  delle  risorse  assegnate,
nonche'  le  procedure previste dall'art. 5 comma 2 del decreto-legge
23 giugno 1995, n. 244.
  6. Il CIPE, su proposta del Ministero del Lavoro e della Previdenza
Sociale, adotta, se del caso, le necessarie variazioni alla  presente
delibera,  tenuto  conto  delle  risultanze del predetto monitoraggio
centralizzato, della riprogrammazione delle attivita' finanziate,  di
eventuali  modifiche  ai  quadri comunitari di sostegno e conseguenti
redistribuzioni di risorse collegate agli effettivi utilizzi.
   Roma, 8 agosto 1995
                                       Il Presidente delegato: MASERA
Registrata alla Corte dei conti il 7 ottobre 1995
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 206