Art. 3.
   1.  E'  autorizzata,  con  le  stesse  caratteristiche  richiamate
nell'art.   2,   la  riproduzione  e  la  contemporanea  compilazione
meccanografica  dei modelli indicati nell'art. 1, mediante l'utilizzo
di stampanti laser.
   2.  E'  altresi'  autorizzata  la  riproduzione e la contemporanea
compilazione  meccanografica dei modelli con stampanti laser su fogli
singoli nel rispetto delle seguenti condizioni:
       colori, dimensioni, conformita' di struttura e sequenza aventi
le stesse caratteristiche di cui all'art. 2;
       indicazione   su   ogni   pagina   del   codice   fiscale  del
contribuente;
       bloccaggio   dei   fogli  mediante  sistemi  che  garantiscano
l'integrita' del modello e la permanenza nel tempo.