Art. 3.
1. E' autorizzata, con le stesse caratteristiche richiamate
nell'art. 2, la riproduzione e la contemporanea compilazione
meccanografica dei modelli indicati nell'art. 1, mediante l'utilizzo
di stampanti laser.
2. E' altresi' autorizzata la riproduzione e la contemporanea
compilazione meccanografica dei modelli con stampanti laser su fogli
singoli nel rispetto delle seguenti condizioni:
colori, dimensioni, conformita' di struttura e sequenza aventi
le stesse caratteristiche di cui all'art. 2;
indicazione su ogni pagina del codice fiscale del
contribuente;
bloccaggio dei fogli mediante sistemi che garantiscano
l'integrita' del modello e la permanenza nel tempo.