Art. 5.
   1.  Ai fini dell'immissione nella dichiarazione prevista dall'art.
7  del  decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600,  dei  dati  relativi  alle  dichiarazioni  ricevute  nell'ambito
dell'assistenza  fiscale,  nonche'  per  l'invio degli stessi dati da
parte  dei  centri  autorizzati  di assistenza fiscale e dei soggetti
indicati  nell'art.  29  dello  stesso  decreto n. 600 del 1973, sono
stabilite  le  specifiche  tecniche  di cui all'allegato C che devono
essere   osservate  per  la  predisposizione  dei  relativi  supporti
magnetici.  Con  successivi  decreti saranno stabiliti i termini e le
modalita' di invio di tali supporti magnetici.
   Il  presente  decreto  sara'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 25 ottobre 1995
                                                Il Ministro: FANTOZZI