Art. 5.
1. Ai fini dell'immissione nella dichiarazione prevista dall'art.
7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, dei dati relativi alle dichiarazioni ricevute nell'ambito
dell'assistenza fiscale, nonche' per l'invio degli stessi dati da
parte dei centri autorizzati di assistenza fiscale e dei soggetti
indicati nell'art. 29 dello stesso decreto n. 600 del 1973, sono
stabilite le specifiche tecniche di cui all'allegato C che devono
essere osservate per la predisposizione dei relativi supporti
magnetici. Con successivi decreti saranno stabiliti i termini e le
modalita' di invio di tali supporti magnetici.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 25 ottobre 1995
Il Ministro: FANTOZZI