IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
  Visto  l'art.  1  della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la
cessione di monete  di  speciale  fabbricazione  o  scelta  ad  enti,
associazioni e privati italiani o stranieri;
  Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154;
  Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
  Visto  l'art. 2 della legge 3 dicembre 1993, n. 500, concernente la
coniazione e l'emissione di monete celebrative o commemorative  anche
nei  tagli  da  lire  mille,  cinquemila,  diecimila, cinquantamila e
centomila;
  Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
  Ritenuta l'opportunita' di emettere una moneta d'oro da L.  100.000
celebrativa  del  VII  centenario  della  Basilica  di Santa Croce in
Firenze;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Il Tesoro dello Stato e' autorizzato ad emettere monete d'oro da L.
100.000, celebrative del VII centenario della Basilica di Santa Croce
in  Firenze,  da  fornire,  in   appositi   contenitori,   ad   enti,
associazioni e privati italiani o stranieri.