IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri; Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154; Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; Visto l'art. 2 della legge 3 dicembre 1993, n. 500, concernente la coniazione e l'emissione di monete celebrative o commemorative anche nei tagli da lire mille, cinquemila, diecimila, cinquantamila e centomila; Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20; Ritenuta l'opportunita' di emettere una moneta d'oro da L. 100.000 celebrativa del VII centenario della Basilica di Santa Croce in Firenze; Decreta: Art. 1. Il Tesoro dello Stato e' autorizzato ad emettere monete d'oro da L. 100.000, celebrative del VII centenario della Basilica di Santa Croce in Firenze, da fornire, in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri.