Art. 6.
  E'  approvato  il  tipo  della  suddetta moneta d'oro conforme alle
descrizioni tecniche ed artistiche indicate agli articoli  precedenti
ed  all'allegata riproduzione fotografica che fa parte integrante del
presente decreto.
  Le impronte, eseguite in conformita' delle  anzidette  descrizioni,
saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio di Stato.
  Il  presente  decreto sara' inviato alla ragioneria centrale per la
registrazione e  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
   Roma, 25 ottobre 1995
                                   p. Il direttore generale: PAOLILLO