L'ISPETTORE GENERALE CAPO
                DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
  Visto  l'art. 12, comma 1, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, il
quale dispone, tra l'altro, la confluenza nel fondo comune regionale,
a decorrere dal 1 gennaio 1994, degli stanziamenti di cui  all'elenco
n.  5  allegato  alla stessa legge sopra richiamata, previa riduzione
del 10%;
  Considerato che l'ammontare complessivo delle predette  confluenze,
al  netto della riduzione percentuale come sopra individuata, risulta
essere pari a L. 57.574.800.000, cosi' come evidenziato nel prospetto
n. 2 allegato al proprio decreto  n.  106435  del  28  gennaio  1994,
registrato alla ragioneria centrale presso il Ministero del tesoro il
3  febbraio  1994,  con  il  quale  e'  stato  provveduto a ripartire
provvisoriamente il fondo di cui trattasi per l'anno 1994, di cui  L.
2.700.000.000 rinveniente dal cap. 3031 dello stato di previsione del
Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali;
  Considerato  che  il predetto importo non e' stato ripartito con il
decreto  n.  106435  sopra  richiamato,  contrariamente  agli   altri
stanziamenti  confluiti,  tenuto  conto che per tale fondo il comma 2
dell'art. 12 della legge n.  537/1993  sopra  citata  ha  previsto  i
diversi criteri di riparto di cui all'art. 3, comma 3, della legge 14
giugno 1990, n. 158;
  Visto l'art. 34, comma 8, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, che
ha  abrogato la disposizione di cui all'art. 12, comma 2, della legge
n. 537/1993, nella parte in cui prevedeva, per i fondi di cui al cap.
3031  di  cui  trattasi,  le  diverse  procedure  di  riparto   sopra
richiamate;
  Considerato  che  in  conseguenza  di  quest'ultima disposizione la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano, ha provveduto, ai sensi del
comma  3  dello  stesso  art.  12 sopra citato, ad emanare in data 12
gennaio 1995, i criteri direttivi necessari per la  ripartizione  dei
fondi provenienti dal piu' volte citato cap. 3031;
  Considerato   che   in  relazione  ai  predetti  criteri  direttivi
l'importo di L. 2.700.000.000 deve essere trasferito alle  regioni  a
statuto  ordinario utilizzando gli stessi criteri di ripartizione del
fondo comune regionale relativi agli anni di competenza;
  Visto l'art. 5, comma 2, della  legge  24  dicembre  1993,  n.  538
(legge  finanziaria  1994),  il quale stabilisce, tra l'altro, che il
fondo  comune  determinato  ai  sensi  dell'art.  8  della  legge  n.
281/1970, e successive modificazioni ed integrazioni, viene ripartito
in  proporzione  alle  somme attribuite a ciascuna regione per l'anno
precedente;
  Considerato, pertanto, che debba procedersi alla  ripartizione  per
l'anno 1994 del predetto importo di L. 2.700.000.000 sulla base delle
quote  di  fondo  comune  regionale relative all'anno 1993 cosi' come
determinate definitivamente nell'ambito del decreto n. 155109  del  9
giugno  1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.
161 del 12 luglio 1994;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E'  approvato l'unito prospetto n. 1 che forma parte integrante del
presente decreto.