L'ISPETTORE GENERALE CAPO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO Visto l'art. 12, comma 1, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, il quale dispone, tra l'altro, la confluenza nel fondo comune regionale, a decorrere dal 1 gennaio 1994, degli stanziamenti di cui all'elenco n. 5 allegato alla stessa legge sopra richiamata, previa riduzione del 10%; Considerato che l'ammontare complessivo delle predette confluenze, al netto della riduzione percentuale come sopra individuata, risulta essere pari a L. 57.574.800.000, cosi' come evidenziato nel prospetto n. 2 allegato al proprio decreto n. 106435 del 28 gennaio 1994, registrato alla ragioneria centrale presso il Ministero del tesoro il 3 febbraio 1994, con il quale e' stato provveduto a ripartire provvisoriamente il fondo di cui trattasi per l'anno 1994, di cui L. 2.700.000.000 rinveniente dal cap. 3031 dello stato di previsione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali; Considerato che il predetto importo non e' stato ripartito con il decreto n. 106435 sopra richiamato, contrariamente agli altri stanziamenti confluiti, tenuto conto che per tale fondo il comma 2 dell'art. 12 della legge n. 537/1993 sopra citata ha previsto i diversi criteri di riparto di cui all'art. 3, comma 3, della legge 14 giugno 1990, n. 158; Visto l'art. 34, comma 8, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, che ha abrogato la disposizione di cui all'art. 12, comma 2, della legge n. 537/1993, nella parte in cui prevedeva, per i fondi di cui al cap. 3031 di cui trattasi, le diverse procedure di riparto sopra richiamate; Considerato che in conseguenza di quest'ultima disposizione la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ha provveduto, ai sensi del comma 3 dello stesso art. 12 sopra citato, ad emanare in data 12 gennaio 1995, i criteri direttivi necessari per la ripartizione dei fondi provenienti dal piu' volte citato cap. 3031; Considerato che in relazione ai predetti criteri direttivi l'importo di L. 2.700.000.000 deve essere trasferito alle regioni a statuto ordinario utilizzando gli stessi criteri di ripartizione del fondo comune regionale relativi agli anni di competenza; Visto l'art. 5, comma 2, della legge 24 dicembre 1993, n. 538 (legge finanziaria 1994), il quale stabilisce, tra l'altro, che il fondo comune determinato ai sensi dell'art. 8 della legge n. 281/1970, e successive modificazioni ed integrazioni, viene ripartito in proporzione alle somme attribuite a ciascuna regione per l'anno precedente; Considerato, pertanto, che debba procedersi alla ripartizione per l'anno 1994 del predetto importo di L. 2.700.000.000 sulla base delle quote di fondo comune regionale relative all'anno 1993 cosi' come determinate definitivamente nell'ambito del decreto n. 155109 del 9 giugno 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 161 del 12 luglio 1994; Decreta: Art. 1. E' approvato l'unito prospetto n. 1 che forma parte integrante del presente decreto.