Art. 2.
  La  polizza  di  cui  all'art. 1 dovra' prevedere, in ogni caso, le
condizioni e clausole riportate nel  prospetto  allegato  al  decreto
ministeriale 21 dicembre 1984, citato nelle premesse.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 12 ottobre 1995
                                         Il direttore generale: CINTI