IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO E IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto il testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, cosi' come modificato dalla legge 30 novembre 1989, n. 386; Visto l'art. 78 del testo unico medesimo concernente l'assegnazione annuale alle province autonome di Trento e di Bolzano di una quota non superiore a quattro decimi del gettito dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'importazione riscossa sul territorio regionale; Considerato che il citato art. 78 prevede che la quota di cui al punto precedente sia stabilita annualmente d'accordo fra il Governo e il presidente di ciascuna giunta provinciale secondo i criteri e le modalita' previste dall'art. 10 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268, concernente: "Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale"; Considerato che, in attuazione dei suddetti criteri, l'ammontare delle quote da corrispondere alle due province per l'anno 1991 risulta pari a L. 412.850.000.000 per la provincia di Trento e pari a L. 466.448.000.000 di Bolzano; Visto che l'ammontare delle predette quote risulta superiore ai quattro decimi dell'IVA all'importazione riscossa sul territorio regionale, il cui gettito, per l'anno 1991, ammonta a L. 1.597.597.653.000 cosi' come comunicato dall'intendenza di finanza di Trento con la nota n. 13277/92 del 3 giugno 1992; Ritenuto, pertanto, che ai sensi del gia' citato art. 78 dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige, alle province di Trento e di Bolzano per l'anno 1991 vanno corrisposte le predette quote nella misura rispettivamente del 47 per cento e del 53 per cento dei quattro decimi dell'IVA all'importazione riscosse sul territorio regionale, pari a L. 300.348.000.000 per la provincia di Trento e a L. 338.691.000.000 per la provincia di Bolzano; Visto l'accordo manifestato dai presidenti delle giunte provinciali di Trento e di Bolzano; Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590, con cui all'art. 44 si dispone che alla determinazione dello stanziamento per il finanziamento degli oneri di funzionamento dell'Universita' degli studi di Trento si dovra' provvedere mediante intesa annuale fra il Governo, il presidente della giunta provinciale, il presidente del consiglio di amministrazione e il rettore dell'Universita' contestualmente alla determinazione della quota di finanziamento spettante alla provincia autonoma di Trento ai sensi dell'art. 78 del testo unificato delle leggi sullo statuto per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670; Considerato che, in base ai criteri stabiliti dal secondo comma del citato art. 44 della legge n. 590 del 1982, l'ammontare del finanziamento da devolvere all'Universita' degli studi di Trento per l'anno 1991 viene a fissarsi in L. 20.924.000.000, delle quali L. 18.000.000.000 sono state gia' erogate dal Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica nell'anno finanziario 1991; Visto che, per l'anno 1991, sono state corrisposte all'Universita' di Trento ulteriori somme per complessive L. 2.972.000.000 sui capitoli 1501, 1513, 1514, 1515, 1516 e 7301 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica per un totale complessivamente erogato di L. 20.972.000.000 (18.000.000.000 + 2.972.000.000); Considerato, altresi', che gli stessi capitoli evidenziati al punto precedente sono stati presi a base per il calcolo dei finanziamenti di cui all'art. 44 della gia' citata legge n. 590 del 1982 relativi all'anno 1991 per cui occorre considerare detto importo quale quota del finanziamento di cui al citato art. 44; Ritenuto quindi, che all'Universita' di Trento, per lo stesso anno finanziario 1991, risultano corrisposte somme in misura superiore alle spettanze per L. 48.000.000 (20.924.000.000 - 18.000.000.000 - 2.972.000.000 = 48.000.000), il cui recupero dovra' avere luogo in sede di determinazione dei finanziamenti da effettuare negli anni successivi; Visto l'accordo manifestato dal presidente della giunta provinciale di Trento, dal presidente del consiglio di amministrazione e dal rettore dell'Universita' di Trento; Decreta: Art. 1. Alle province autonome di Trento e di Bolzano sono attribuite per l'anno 1991, ai sensi dell'art. 78 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, rispettivamente le somme di L. 300.348.000.000 e di lire 338.691.000.000.
Nota in lingua italiana: Per l'atto amministrativo sopra riportato, che interessa la provincia autonoma di Bolzano, e' pubblicato alla pag. 61 della presente Gazzetta Ufficiale l'avviso in lingua tedesca previsto dall'art. 5, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, mediante il quale si da' notizia del Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige in cui e' riportata la pubblicazione integrale in lingua tedesca dell'atto amministrativo in argomento. Nota in lingua tedesca: Der Hinweis in deutscher Sprache auf den obigen Verwaltungsakt gema(Beta) Artikel 5 Absatze 2 und 3 des Dekrets des Prasidenten der Republik vom 15. Juli 1988, Nr. 574, steht auf der Seite 61 dieser Ausgabe des Gesetzesanzeigers. Diesem Hinweis kann entnommen werden, in welcher Nummer des Amtsblattes der Region Trentino-Sudtirol der genannte Verwaltungsakt vollinhaltlich in deutscher Sprache wiedergegeben wird.