IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
                           DI CONCERTO CON
                       IL MINISTRO DEL TESORO
                                  E
                      IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto il testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per  il
Trentino-Alto  Adige,  approvato  con  decreto  del  Presidente della
Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, cosi' come modificato dalla  legge
30 novembre 1989, n. 386;
  Visto l'art. 78 del testo unico medesimo concernente l'assegnazione
annuale  alle  province  autonome di Trento e di Bolzano di una quota
non superiore a quattro decimi del gettito  dell'imposta  sul  valore
aggiunto relativa all'importazione riscossa sul territorio regionale;
  Considerato  che  il  citato art. 78 prevede che la quota di cui al
punto precedente sia stabilita annualmente d'accordo fra il Governo e
il presidente di ciascuna giunta provinciale secondo i criteri  e  le
modalita'  previste  dall'art.  10  del  decreto legislativo 16 marzo
1992,  n.  268,  concernente:  "Norme  di  attuazione  dello  statuto
speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e
provinciale";
  Considerato  che,  in  attuazione dei suddetti criteri, l'ammontare
delle quote da  corrispondere  alle  due  province  per  l'anno  1991
risulta pari a L. 412.850.000.000 per la provincia di Trento e pari a
L. 466.448.000.000 di Bolzano;
  Visto  che  l'ammontare  delle  predette quote risulta superiore ai
quattro decimi  dell'IVA  all'importazione  riscossa  sul  territorio
regionale,   il   cui   gettito,   per  l'anno  1991,  ammonta  a  L.
1.597.597.653.000 cosi' come comunicato dall'intendenza di finanza di
Trento con la nota n. 13277/92 del 3 giugno 1992;
  Ritenuto, pertanto, che ai sensi del  gia'  citato  art.  78  dello
statuto  speciale della regione Trentino-Alto Adige, alle province di
Trento e di Bolzano per l'anno 1991  vanno  corrisposte  le  predette
quote  nella  misura  rispettivamente  del  47 per cento e del 53 per
cento dei  quattro  decimi  dell'IVA  all'importazione  riscosse  sul
territorio  regionale,  pari a L. 300.348.000.000 per la provincia di
Trento e a L. 338.691.000.000 per la provincia di Bolzano;
  Visto l'accordo manifestato dai presidenti delle giunte provinciali
di Trento e di Bolzano;
  Vista la legge 14 agosto 1982, n.  590,  con  cui  all'art.  44  si
dispone   che   alla   determinazione   dello   stanziamento  per  il
finanziamento degli oneri  di  funzionamento  dell'Universita'  degli
studi  di  Trento si dovra' provvedere mediante intesa annuale fra il
Governo, il presidente della giunta provinciale,  il  presidente  del
consiglio   di   amministrazione   e   il   rettore  dell'Universita'
contestualmente alla  determinazione  della  quota  di  finanziamento
spettante alla provincia autonoma di Trento ai sensi dell'art. 78 del
testo unificato delle leggi sullo statuto per il Trentino-Alto Adige,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972,
n. 670;
  Considerato che, in base ai criteri stabiliti dal secondo comma del
citato  art.  44  della  legge  n.  590  del  1982,  l'ammontare  del
finanziamento da devolvere all'Universita' degli studi di Trento  per
l'anno  1991  viene  a  fissarsi in L. 20.924.000.000, delle quali L.
18.000.000.000 sono state gia' erogate dal Ministero dell'universita'
e della ricerca scientifica e tecnologica nell'anno finanziario 1991;
  Visto che, per l'anno 1991, sono state corrisposte  all'Universita'
di  Trento  ulteriori  somme  per  complessive  L.  2.972.000.000 sui
capitoli  1501,  1513,  1514,  1515,  1516  e  7301  dello  stato  di
previsione della spesa del Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica  e  tecnologica per un totale complessivamente erogato di
L. 20.972.000.000 (18.000.000.000 + 2.972.000.000);
  Considerato, altresi', che gli stessi capitoli evidenziati al punto
precedente sono stati presi a base per il calcolo  dei  finanziamenti
di  cui  all'art. 44 della gia' citata legge n. 590 del 1982 relativi
all'anno 1991 per cui occorre considerare detto importo  quale  quota
del finanziamento di cui al citato art. 44;
  Ritenuto  quindi, che all'Universita' di Trento, per lo stesso anno
finanziario 1991, risultano corrisposte  somme  in  misura  superiore
alle  spettanze  per L. 48.000.000 (20.924.000.000 - 18.000.000.000 -
2.972.000.000 = 48.000.000), il cui recupero dovra'  avere  luogo  in
sede  di  determinazione  dei  finanziamenti da effettuare negli anni
successivi;
  Visto l'accordo manifestato dal presidente della giunta provinciale
di Trento, dal presidente del  consiglio  di  amministrazione  e  dal
rettore dell'Universita' di Trento;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Alle  province  autonome di Trento e di Bolzano sono attribuite per
l'anno 1991, ai sensi dell'art. 78  dello  statuto  speciale  per  il
Trentino-Alto Adige, rispettivamente le somme di L. 300.348.000.000 e
di lire 338.691.000.000.
 
          Nota in lingua italiana:
             Per l'atto amministrativo sopra riportato, che interessa
          la  provincia  autonoma di Bolzano, e' pubblicato alla pag.
          61 della presente Gazzetta  Ufficiale  l'avviso  in  lingua
          tedesca  previsto dall'art. 5, commi 2 e 3, del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  15  luglio  1988,  n.   574,
          mediante  il  quale si da' notizia del Bollettino ufficiale
          della regione Trentino-Alto Adige in cui  e'  riportata  la
          pubblicazione   integrale   in   lingua  tedesca  dell'atto
          amministrativo in argomento.
          Nota in lingua tedesca:
             Der  Hinweis  in  deutscher  Sprache  auf   den   obigen
          Verwaltungsakt  gema(Beta)  Artikel  5  Absatze 2 und 3 des
          Dekrets des Prasidenten der Republik vom 15. Juli 1988, Nr.
          574,  steht  auf  der   Seite   61   dieser   Ausgabe   des
          Gesetzesanzeigers. Diesem Hinweis kann entnommen werden, in
          welcher Nummer des Amtsblattes der Region Trentino-Sudtirol
          der  genannte  Verwaltungsakt  vollinhaltlich  in deutscher
          Sprache wiedergegeben wird.