Art. 2.
  Il versamento alle province autonome di Trento e di  Bolzano  delle
quote di cui all'art. 1 del presente decreto sara' disposto, ai sensi
dell'art.  8  del  decreto  legislativo  16  marzo  1992, n. 268, dal
Ministero del tesoro mediante  mandato  diretto  da  estinguersi  con
accreditamento  ai conti correnti accesi presso la Tesoreria centrale
a favore degli enti suddetti.