Art. 3. Per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Verbicaro", in deroga a quanto previsto dall'art. 2 dell'annesso disciplinare e fino a tre anni a partire dalla data di entrata in vigore del disciplinare medesimo, possono essere iscritti a titolo transitorio, nell'albo previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, i vigneti in cui siano presenti viti di vitigni in percentuali diverse da quelle indicate nel sopracitato art. 2 del disciplinare di produzione, purche' esse non superino del 15% il totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione del detto vino. Allo scadere del predetto periodo transitorio, i vigneti di cui al comma precedente saranno cancellati d'ufficio dai rispettivi albi, qualora i produttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione ampelografica alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'annesso disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente uffico dell'assessorato regionale dell'agricoltura.