Art. 4.
  Ai vini da tavola ad indicazione geografica  "Verbicaro"  che  alla
data  di  entrata  in  vigore dell'annesso disciplinare di produzione
trovansi gia' confezionati o in corso di confezionamento in bottiglie
o in altri recipienti di  capacita'  non  superiore  a  5  litri,  e'
concesso, dalla predetta data, un periodo di smaltimento:
   di dodici mesi per il prodotto giacente presso ditte produttrici o
imbottigliatrici;
   di  diciotto mesi per il prodotto giacente presso ditte diverse da
quelle di cui sopra;
   di ventiquattro mesi per il prodotto in commercio al  dettaglio  o
presso esercizi pubblici.
  Trascorsi  i  termini  sopra  indicati,  le  eventuali rimanenze di
prodotto confezionato nei recipienti di  cui  sopra,  possono  essere
commercializzate   fino  ad  esaurimento,  a  condizione  che,  entro
quindici giorni dalla scadenza dei  termini  sopra  stabiliti,  siano
denunciate    all'ufficio    periferico   dell'ispettorato   centrale
repressione frodi competente per territorio e che sui recipienti  sia
apposta  a  cura  dell'ispettorato stesso, la stampigliatura "vendita
autorizzata fino ad esaurimento".
  Per il prodotto sfuso, cioe' commercializzato in recipienti diversi
da quelli previsti nel primo comma,  il  periodo  di  smaltimento  e'
ridotto  a  sei  mesi.  Tale  termine e' elevato a dodici mesi per le
eventuali rimanenze di prodotto destinato ad  essere  esportato  allo
stato  sfuso  e  per quelle che i produttori intendono cedere a terzi
per l'imbottigliamento.
  In tal caso, dette rimanenze devono essere  denunciate  all'ufficio
periferico dell'ispettorato centrale repressione frodi competente per
territorio  entro  quindici  giorni dalla scadenza del termine di sei
mesi. All'atto della cessione, le rimanenze di cui  trattasi,  devono
essere  accompagnate  da un attestato del venditore convalidato dallo
stesso ispettorato che ha ricevuto la denuncia, in cui devono  essere
indicati  la  destinazione  del  prodotto,  nonche' gli estremi della
relativa denuncia.