Con le presenti disposizioni viene data attuazione all'art. 49 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, che attribuisce alla Banca d'Italia la competenza ad autorizzare le banche all'emissione di assegni circolari e di altri assegni ad essi assimilabili o equiparabili. Il medesimo articolo prevede inoltre che la Banca d'Italia, in conformita' delle deliberazioni del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, determini la misura, la composizione e le modalita' di versamento della cauzione che le banche emittenti sono tenute a costituire a fronte della circolazione degli assegni. In una logica di parita' concorrenziale, i nuovi criteri autorizzativi ampliano gradualmente il novero dei soggetti che possono essere autorizzati all'emissione di assegni circolari. E' previsto un requisito patrimoniale minimo di lire 50 miliardi; fino al 31 dicembre 1996 e' fissato un patrimonio di vigilanza pari almeno a lire 200 miliardi. La rilevanza dello strumento e l'esigenza di preservare la regolare circolazione degli assegni circolari richiedono che le banche emittenti presentino assetti organizzativi adeguati e tengano comportamenti volti ad assicurare la regolare gestione dello strumento di pagamento; l'emissione irregolare, infatti, e' sanzionata ai sensi dell'art. 144 del testo unico e puo' condurre alla sospensione o alla revoca dell'autorizzazione. Coerentemente alla delibera assunta dal CICR in data 22 aprile 1995, la cauzione, da costituire in titoli, e', fissata nella misura del 20% dell'importo degli assegni in circolazione; misura uguale per tutte le banche. La relativa disciplina e' ancorata alle regole vigenti in materia di anticipazioni presso la Banca d'Italia per quanto riguarda le tipologie dei titoli vincolabili a garanzia dell'emissione e i relativi criteri di valutazione. L'adeguamento della cauzione avviene con cadenza trimestrale. Le allegate istruzioni, che danno luogo ad una nuova versione del capitolo XXXII, saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Esse entreranno in vigore il 1 gennaio 1996. Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del testo unico, i provvedimenti autorizzativi, nonche' gli eventuali provvedimenti di sospensione o di revoca, verranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Viene abrogato il capitolo XXXIII concernente gli assegni bancari a copertura garantita, tipologia di assegni non utilizzata dal sistema bancario in quanto non piu' coerente con l'evoluzione in atto nel comparto del sistema dei pagamenti. La disciplina concernente la speciale riserva dei banchi meridionali confluisce nella sezione III delle presenti istruzioni; viene pertanto abrogato il capitolo XXXIV. Con il prossimo aggiornamento della matrice dei conti verra' prevista la segnalazione delle tipologie dei titoli di proprieta' vincolati a cauzione degli assegni circolari, ovvero accantonati a riserva dei titoli speciali del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia. L'adeguamento della cauzione alla nuova disciplina e il relativo svincolo dei titoli depositati in eccedenza, dovra' avvenire con riferimento alla circolazione relativa al mese di dicembre 1995. In tale occasione le banche provvederanno ad aggiornare il complessivo valore della cauzione sulla base dei nuovi criteri di valutazione dei titoli. La composizione e la relativa valutazione dei titoli dovra' risultare da apposita comunicazione scritta resa alla competente filiale della Banca d'Italia. Il Governatore: FAZIO