Con  le presenti disposizioni viene data attuazione all'art. 49 del
testo unico  delle  leggi  in  materia  bancaria  e  creditizia,  che
attribuisce  alla  Banca  d'Italia  la  competenza  ad autorizzare le
banche all'emissione di assegni circolari e di altri assegni ad  essi
assimilabili o equiparabili. Il medesimo articolo prevede inoltre che
la  Banca  d'Italia,  in conformita' delle deliberazioni del Comitato
interministeriale per  il  credito  ed  il  risparmio,  determini  la
misura,  la  composizione e le modalita' di versamento della cauzione
che le banche emittenti sono  tenute  a  costituire  a  fronte  della
circolazione degli assegni.
  In   una   logica   di  parita'  concorrenziale,  i  nuovi  criteri
autorizzativi  ampliano  gradualmente  il  novero  dei  soggetti  che
possono  essere  autorizzati  all'emissione  di assegni circolari. E'
previsto un requisito patrimoniale minimo di lire 50  miliardi;  fino
al 31 dicembre 1996 e' fissato un patrimonio di vigilanza pari almeno
a lire 200 miliardi.
  La rilevanza dello strumento e l'esigenza di preservare la regolare
circolazione   degli  assegni  circolari  richiedono  che  le  banche
emittenti  presentino  assetti  organizzativi  adeguati   e   tengano
comportamenti   volti   ad  assicurare  la  regolare  gestione  dello
strumento  di  pagamento;   l'emissione   irregolare,   infatti,   e'
sanzionata  ai  sensi  dell'art.  144 del testo unico e puo' condurre
alla sospensione o alla revoca dell'autorizzazione.
  Coerentemente alla delibera assunta dal  CICR  in  data  22  aprile
1995,  la cauzione, da costituire in titoli, e', fissata nella misura
del 20% dell'importo degli assegni in circolazione; misura uguale per
tutte le banche. La  relativa  disciplina  e'  ancorata  alle  regole
vigenti  in  materia  di  anticipazioni  presso la Banca d'Italia per
quanto riguarda  le  tipologie  dei  titoli  vincolabili  a  garanzia
dell'emissione  e  i  relativi  criteri di valutazione. L'adeguamento
della cauzione avviene con cadenza trimestrale.
  Le allegate istruzioni, che danno luogo ad una nuova  versione  del
capitolo  XXXII,  saranno  pubblicate  nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. Esse entreranno in vigore il 1 gennaio 1996.
  Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del testo  unico,  i  provvedimenti
autorizzativi,  nonche'  gli eventuali provvedimenti di sospensione o
di  revoca,  verranno  pubblicati  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana.
  Viene abrogato il capitolo XXXIII concernente gli assegni bancari a
copertura  garantita, tipologia di assegni non utilizzata dal sistema
bancario in quanto non piu' coerente con  l'evoluzione  in  atto  nel
comparto del sistema dei pagamenti.
  La   disciplina   concernente   la   speciale  riserva  dei  banchi
meridionali confluisce nella sezione III delle  presenti  istruzioni;
viene pertanto abrogato il capitolo XXXIV.
  Con  il  prossimo  aggiornamento  della  matrice  dei  conti verra'
prevista la segnalazione delle tipologie  dei  titoli  di  proprieta'
vincolati  a  cauzione  degli assegni circolari, ovvero accantonati a
riserva dei titoli speciali del  Banco  di  Napoli  e  del  Banco  di
Sicilia.
  L'adeguamento  della  cauzione  alla nuova disciplina e il relativo
svincolo dei titoli depositati  in  eccedenza,  dovra'  avvenire  con
riferimento  alla  circolazione relativa al mese di dicembre 1995. In
tale occasione le banche provvederanno ad aggiornare  il  complessivo
valore della cauzione sulla base dei nuovi criteri di valutazione dei
titoli.  La  composizione e la relativa valutazione dei titoli dovra'
risultare da apposita  comunicazione  scritta  resa  alla  competente
filiale della Banca d'Italia.
                                                Il Governatore: FAZIO