AVVERTENZA:
   Il  testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle  leggi,  sull'emanazione
dei  decreti  del  Presidente  della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985,  n.  1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura   delle
disposizioni  del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate
dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
   Le modifiche apportate dalla legge di  conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi.
 Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ... ))
   A  norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione.
   Il  comma  2  dell'art.  1 della legge di conversione del presente
decreto prevede che: "Restano validi  gli  atti  ed  i  provvedimenti
adottati  e  sono  fatti  salvi  gli effetti prodottisi ed i rapporti
giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 18 marzo 1994,  n.  186,
23 maggio 1994, n. 305, 22 luglio 1994, n. 461, 19 settembre 1994, n.
544, 18 novembre 1994, n. 635, 21 gennaio 1995, n. 20, 22 marzo 1995,
n.  86,  19 maggio 1995, n. 184 e 21 luglio 1995, n. 294, nonche' del
decreto-legge 6 maggio 1994, n. 273, recante disposizioni in  materia
sanitaria". I DD.LL. sopracitati, ad esclusione del D.L. n. 273/1994,
di  contenuto  pressoche' analogo al presente decreto, non sono stati
convertiti in legge per  decorrenza  dei  termini  costituzionali  (i
relativi  comunicati  sono  stati  pubblicati, rispettivamente, nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.  117 del 21 maggio 1994,  n.
171  del  23 luglio 1994, n. 221 del 21 settembre 1994, n. 272 del 21
novembre 1994, n. 17 del 21 gennaio 1995, n. 69 del 23 marzo 1995, n.
117 del 22 maggio 1995, n. 170 del 22 luglio  1995,  n.  221  del  21
settembre  1995; il D.L. n. 273/1994 non e' stato convertito in legge
per voto contrario della Camera dei deputati (il relativo  comunicato
e'  stato  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
129 del 4 giugno 1994).
   Nella Gazzetta Ufficiale del 18 dicembre 1995 si  procedera'  alla
ripubblicazione   del  presente  testo  coordinato,  corredato  delle
relative note.
                               Art. 1.
  1. Fino a che non abbia luogo la determinazione dei prezzi ai sensi
della deliberazione del CIPE indicante i criteri  per  la  fissazione
del  prezzo  medio  europeo  dei  farmaci,  secondo  quanto  previsto
dall'articolo 8, comma 12, della legge 24 dicembre 1993, n.  537,  le
specialita'  medicinali collocate nelle classi di cui alle lettere a)
e b) del comma 10 dello stesso articolo 8 della citata legge  n.  537
del  1993,  vengono commercializzate ai prezzi indicati dalle aziende
titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio,  che  siano
stati giudicati dalla Commissione unica del farmaco compatibili con i
vincoli  di  spesa  farmaceutica previsti dalla medesima legge n. 537
del 1993.
  2. A partire dal 22 marzo 1995 i prezzi dei  farmaci  di  cui  alla
lettera  c)  dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993,
n. 537, sono liberamente determinati dalle imprese produttrici e sono
unici su tutto il territorio nazionale.
  3. Fino al 20 novembre 1995 i prezzi dei farmaci di cui al comma  2
non possono subire variazioni di aumento superiore al dieci per cento
al  netto  delle aliquote IVA, rispetto ai prezzi in vigore alla data
del 20 marzo 1995.
  4. I prezzi dei farmaci di nuova registrazione e le  variazioni  di
prezzo  relative  ai farmaci gia' registrati devono essere comunicati
alla segreteria del CIPE trenta giorni prima della loro applicazione.
Gli uffici tecnici della segreteria del CIPE predispongono, entro  il
30  giugno 1995, una relazione sull'andamento del settore relativo ai
farmaci collocati nella classe di cui alla lettera  c)  dell'articolo
8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
  5.  Le  imprese, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore
del presente  decreto,  devono  uniformare  i  prezzi  in  base  alle
precedenti disposizioni.