Art. 11. 1. L'articolo 22 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "Art. 22. - 1. Gli stabilimenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera q), in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, autorizzati ai sensi della legge 30 aprile 1962, n. 283, che abbiano presentato istanza di riconoscimento CEE o la inoltrino entro il 31 ottobre 1995, possono proseguire la loro attivita' fino alla conclusione dell'istruttoria, e comunque non oltre il 31 dicembre 1995. 2. L'istruttoria per il riconoscimento di cui al comma 1 deve concludersi entro il 31 dicembre 1995. 3. Gli stabilimenti di cui al comma 1 aventi struttura e capacita' di produzione industriale, che, nel presentare istanza di riconoscimento CEE, abbiano segnalato o segnalino la necessita' di adeguarsi ai requisiti strutturali di cui agli allegati A e B, o di costruire un nuovo stabilimento destinato a sostituire quello in esercizio, devono completare i lavori e trasmettere all'autorita' competente la documentazione necessaria per il rilascio del riconoscimento di idoneita', entro il 31 ottobre 1995. 4. Quando, ai sensi del comma 3, i titolari degli stabilimenti segnalano la necessita' di costruire un nuovo stabilimento destinato a sostituire quello in esercizio, devono trasmettere all'autorita' competente la seguente documentazione: a) il progetto del nuovo stabilimento; b) la concessione edilizia o il protocollo di presentazione della richiesta al competente ufficio comunale per il rilascio della medesima. 5. Salvo quanto previsto dal comma 2, la procedura per il riconoscimento di cui al presente articolo si effettua con le modalita' ed i criteri di cui all'articolo 8; tuttavia, nell'ipotesi prevista dal comma 3, il riconoscimento puo' essere rilasciato sulla base del verbale dell'ispezione allo stabilimento effettuata dai servizi veterinari dell'azienda sanitaria locale, recante motivato parere favorevole. 6. Fino alla conclusione dell'istruttoria, i prodotti provenienti dagli stabilimenti indicati nel presente articolo possono essere commercializzati solo nel territorio nazionale. 7. Con decreto del Ministro della sanita' viene determinata la documentazione da presentare ai sensi del presente articolo.". 2. Al decreto ministeriale 11 ottobre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 20 ottobre 1993, sono apportate le seguenti modifiche: a) l'articolo 1 e' sostituito dal seguente: "Art. 1. - 1. Il presente decreto si applica agli stabilimenti per la produzione dei prodotti di origine animale, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, autorizzati ai sensi della legge 30 aprile 1962, n. 283, previa presentazione al Ministero della sanita' dell'istanza di riconoscimento CEE ai sensi dell'articolo 22, comma 1, del citato decreto legislativo e successive modificazioni"; b) all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), le parole: "30 giugno 1995" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 1995". 3. All'articolo 2, comma 1, e all'articolo 3, comma 1, del decreto ministeriale 31 ottobre 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 293 del 16 dicembre 1994, le parole: "Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 31 ottobre 1995". 4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, agli stabilimenti disciplinati dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, e successive modificazioni, non possono essere piu' rilasciate, per i profili disciplinati dallo stesso decreto legislativo, autorizzazioni ai sensi dell'articolo 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283.