Art. 11.
  1.  L'articolo 22 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537,
e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
  "Art. 22. - 1. Gli stabilimenti di cui  all'articolo  2,  comma  1,
lettera  q), in esercizio alla data di entrata in vigore del presente
decreto, autorizzati ai sensi della legge 30 aprile 1962, n. 283, che
abbiano presentato istanza di riconoscimento CEE o la inoltrino entro
il 31 ottobre 1995, possono proseguire la loro  attivita'  fino  alla
conclusione  dell'istruttoria,  e  comunque  non oltre il 31 dicembre
1995.
   2. L'istruttoria per il riconoscimento di  cui  al  comma  1  deve
concludersi entro il 31 dicembre 1995.
   3. Gli stabilimenti di cui al comma 1 aventi struttura e capacita'
di   produzione   industriale,   che,   nel   presentare  istanza  di
riconoscimento CEE, abbiano segnalato o segnalino  la  necessita'  di
adeguarsi  ai  requisiti strutturali di cui agli allegati A e B, o di
costruire un nuovo stabilimento  destinato  a  sostituire  quello  in
esercizio,  devono  completare  i  lavori e trasmettere all'autorita'
competente  la  documentazione  necessaria  per   il   rilascio   del
riconoscimento di idoneita', entro il 31 ottobre 1995.
   4.  Quando,  ai  sensi  del comma 3, i titolari degli stabilimenti
segnalano la necessita' di costruire un nuovo stabilimento  destinato
a  sostituire  quello  in esercizio, devono trasmettere all'autorita'
competente la seguente documentazione:
    a) il progetto del nuovo stabilimento;
    b) la concessione edilizia o il protocollo di presentazione della
richiesta al  competente  ufficio  comunale  per  il  rilascio  della
medesima.
   5.  Salvo  quanto  previsto  dal  comma  2,  la  procedura  per il
riconoscimento di  cui  al  presente  articolo  si  effettua  con  le
modalita'  ed i criteri di cui all'articolo 8; tuttavia, nell'ipotesi
prevista dal comma 3, il riconoscimento puo' essere rilasciato  sulla
base  del  verbale  dell'ispezione  allo  stabilimento effettuata dai
servizi veterinari dell'azienda sanitaria  locale,  recante  motivato
parere favorevole.
   6.  Fino alla conclusione dell'istruttoria, i prodotti provenienti
dagli stabilimenti indicati  nel  presente  articolo  possono  essere
commercializzati solo nel territorio nazionale.
   7.  Con  decreto  del  Ministro della sanita' viene determinata la
documentazione da presentare ai sensi del presente articolo.".
  2. Al  decreto  ministeriale  11  ottobre  1993,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  247  del  20 ottobre 1993, sono apportate le
seguenti modifiche:
    a) l'articolo 1 e' sostituito dal seguente:
  "Art. 1. - 1. Il presente decreto si applica agli stabilimenti  per
la produzione dei prodotti di origine animale, di cui all'articolo 2,
comma  1,  lettera  b),  del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
537, autorizzati ai sensi della legge 30 aprile 1962, n. 283,  previa
presentazione    al   Ministero   della   sanita'   dell'istanza   di
riconoscimento CEE ai sensi dell'articolo 22,  comma  1,  del  citato
decreto legislativo e successive modificazioni";
    b)  all'articolo  3,  comma  1,  lettere  a) e b), le parole: "30
giugno 1995" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 1995".
  3. All'articolo 2, comma 1, e all'articolo 3, comma 1, del  decreto
ministeriale  31 ottobre 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
293  del  16  dicembre  1994,  le  parole:  "Entro  sessanta   giorni
dall'entrata  in  vigore  del presente decreto" sono sostituite dalle
seguenti: "Entro il 31 ottobre 1995".
  4. A decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto,  agli  stabilimenti  disciplinati dal decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 537, e successive modificazioni, non possono essere
piu' rilasciate, per i  profili  disciplinati  dallo  stesso  decreto
legislativo,  autorizzazioni  ai sensi dell'articolo 2 della legge 30
aprile 1962, n. 283.