Art. 2.
  1.  La  Commissione unica del farmaco adotta, nella classificazione
dei  medicinali,  le  linee  guida  contenute  nell'allegato   1   al
provvedimento   della   stessa  Commissione  del  30  dicembre  1993,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale  n.  306
del  31  dicembre  1993, in attuazione dell'articolo 8 della legge 24
dicembre 1993, n. 537.