Art. 3.
  1.  Il  CIPE  fissa  i  criteri per la definizione del prezzo medio
europeo   delle   specialita'   medicinali,   compresi   i    farmaci
preconfezionati  prodotti  industrialmente, rimborsabili dal Servizio
sanitario nazionale ed emana la conseguente disciplina, stabilendo le
procedure relative al regime di sorveglianza applicabile.
  2. Qualora l'organo incaricato della sorveglianza, durante l'azione
di monitoraggio del sistema  e  di  verifica  anche  a  campione  dei
singoli prezzi, svolta secondo i criteri e la procedura stabiliti dal
CIPE,  riscontri  casi  di  non  corretta  applicazione  dei  criteri
medesimi,  ne  da'  comunicazione  al  Ministero  della  sanita'.  Il
Ministro  della  sanita',  con  proprio  decreto,  puo'  disporre  il
trasferimento dei farmaci di cui al primo periodo del presente  comma
nella  classe  di  cui  alla  lettera c) del comma 10 dell'articolo 8
della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ovvero  il  mantenimento  degli
stessi  farmaci nelle classi di cui alle lettere a) o b) del comma 10
dell'articolo 8 della citata legge n. 537 del  1993,  limitandone  la
rimborsabilita'  al  livello di prezzo determinato in base ai criteri
di cui al primo periodo del presente comma.
  3. Per le specialita' non confrontabili il CIPE indica le forme  ed
i  metodi  per  l'individuazione  dei prodotti similari ai fini della
determinazione dei relativi prezzi.
  4. Qualora l'applicazione delle forme e dei metodi di cui al  comma
3  non  consenta  la  determinazione  del  prezzo  in ottemperanza ai
criteri fissati dal  CIPE,  le  specialita'  non  confrontabili  sono
commercializzate   ai   prezzi   indicati   dalle   aziende  titolari
dell'autorizzazione  all'immissione  in  commercio  e  sottoposte  al
giudizio di compatibilita' di cui all'articolo 1, comma 1.