Art. 4.
  1.  Per  l'anno  1995  i  cittadini  extracomunitari,  regolarmente
residenti in Italia ed iscritti nelle  liste  di  collocamento,  sono
equiparati  ai  cittadini italiani non occupati, iscritti nelle liste
di collocamento, per quanto attiene all'assistenza sanitaria  erogata
in  Italia  dal  Servizio  sanitario nazionale ed al relativo obbligo
contributivo di cui all'articolo 63 della legge 23 dicembre 1978,  n.
833, e successive modificazioni ed integrazioni.
  2.  I  soggetti  di  cui  al comma 1, assicurati presso il Servizio
sanitario nazionale, sono iscritti alla unita' sanitaria  locale  del
comune ove abbiano effettiva dimora.