Art. 5. 1. Al comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 538, le parole: "Il titolare dell'autorizzazione alla distribuzione all'ingrosso" sono sostituite dalle seguenti: "Fatta eccezione per chi importa medicinali e per chi distribuisce esclusivamente materie prime farmacologicamente attive o medicinali disciplinati dagli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, o medicinali di cui detiene autorizzazione all'immissione in commercio, o la concessione di vendita, il titolare dell'autorizzazione alla distribuzione all'ingrosso". (( 1-bis. In deroga a quanto disposto dall'articolo 3, comma 2, )) (( del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 538, la persona )) (( responsabile di cui al comma 1, lettera b), dello stesso )) (( articolo e' tenuta a sovrintendere alle operazioni concernenti )) (( il movimento in entrata e in uscita, la custodia e la )) (( conservazione dei medicinali senza obbligo di orario. ))