Art. 5.
  1.  Al  comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n.  538,  le  parole:  "Il  titolare  dell'autorizzazione  alla
distribuzione  all'ingrosso"  sono  sostituite dalle seguenti: "Fatta
eccezione  per  chi  importa  medicinali  e  per   chi   distribuisce
esclusivamente  materie  prime farmacologicamente attive o medicinali
disciplinati dagli  articoli  9  e  10  del  decreto  legislativo  30
dicembre  1992,  n.  539,  o medicinali di cui detiene autorizzazione
all'immissione in commercio, o la concessione di vendita, il titolare
dell'autorizzazione alla distribuzione all'ingrosso".
(( 1-bis. In deroga a quanto disposto dall'articolo 3, comma 2,    ))
(( del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 538, la persona    ))
(( responsabile di cui al comma 1, lettera b), dello stesso        ))
(( articolo e' tenuta a sovrintendere alle operazioni concernenti  ))
(( il movimento in entrata e in uscita, la custodia e la           ))
(( conservazione dei medicinali senza obbligo di orario.           ))