Art. 6.
  1.   Il  riferimento  alla  normativa  vigente  relativamente  alle
prestazioni idrotermali, di cui al Piano sanitario nazionale  per  il
triennio  1994-1996,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 1 marzo 1994, pubblicato nel  supplemento  ordinario  alla
Gazzetta  Ufficiale n. 171 del 23 luglio 1994, si intende comprensivo
anche dei regimi termali speciali INPS e INAIL.