Art. 7.
  1.  L'articolo  1  del  decreto  del Presidente della Repubblica 31
luglio 1980, n. 613, e' sostituito dal seguente:
  "Art. 1. - 1. L'Associazione italiana della Croce rossa ha ad  ogni
effetto   di   legge  qualificazione  e  natura  di  ente  dotato  di
personalita' giuridica di diritto pubblico  e,  in  quanto  tale,  e'
soggetta alla disciplina normativa e giuridica degli enti pubblici.".
  2.  Lo  statuto  della  Croce rossa italiana deve essere approvato,
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore  della  legge  di
conversione  del  presente  decreto,  con  decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri.
  3. Il controllo della Corte dei conti sulla Croce rossa italiana e'
esercitato nelle forme di cui all'articolo 12 della  legge  21  marzo
1958, n. 259.
(( 1-bis. All'articolo 4 del decreto del Presidente della          ))
(( Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, al primo comma, dopo le      ))
(( parole: "chiusura di ciascun anno finanziario" sono inserite le ))
(( seguenti: ", anche per ciascuno dei comitati regionali e        ))
(( provinciali," e dopo le parole: "del conto consuntivo" sono     ))
(( inserite le seguenti: "anche di ciascuno dei comitati regionali ))
(( e provinciali".                                                 ))
((    1-ter.     Il Ministero della sanita', entro il 31 marzo di  ))
(( ciascun anno, presenta al Parlamento una relazione sulla        ))
(( gestione finanziaria dell'Associazione italiana della Croce     ))
(( rossa predisposta in base alla documentazione inviata           ))
(( annualmente dalla medesima Associazione ai sensi                ))
(( dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica     ))
(( 31 luglio 1980, n. 613, come modificato dal comma 1-bis        ))
(( del presente articolo.                                          ))
((    1-quater.    I trasferimenti di risorse finanziarie dallo    ))
(( Stato alla Associazione italiana della Croce rossa sono         ))
(( disposti previa verifica sulla congruita' e sulla trasparenza   ))
(( delle spese sostenute.                                          ))