Alle sedi periferiche INPDAP A tutti gli enti con personale iscritto alle casse pensioni INPDAP Alla Direzione generale dei servizi periferici del tesoro Alle prefetture della Repubblica Alla regione Valle d'Aosta Ai commissari di Governo delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano Ai provveditorati agli studi Alle corti di appello Alle direzioni provinciali del tesoro Alle ragionerie provinciali dello Stato e, per conoscenza: Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Gabinetto del Ministro Al Ministero del tesoro - Gabinetto del Ministro Al Ministero dell'interno - Gabinetto del Ministro Al Ministero della sanita' - Gabinetto del Ministro Alla Corte dei conti - Segretariato generale Alle sezioni regionali della Corte dei conti Ai comitati regionali di controllo Alla Ragioneria generale dello Stato All'Istituto nazioniale della previdenza sociale Con circolare n. 41 del 6 settembre 1995 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 213 del 12 settembre 1995 - sono state impartite istruzioni in tema di accesso alle pensioni anticipate, con particolare riguardo alla norma recata dall'art. 1, comma 30, della legge 8 agosto 1995, n. 335, relativa ai trattamenti decorrenti dal 1 settembre 1995 nonche' alle decorrenze fissate dall'art. 13, comma 5, lettere b) e c), della legge 23 dicembre 1994, n. 724. Viene ora presa in esame la nuova disciplina delle pensioni anticipate introdotta dall'art. 1 della legge di riforma. 1. Accesso al pensionamento anticipato. In via preliminare, va precisato che le decorrenze dei trattamenti pensionistici di anzianita' stabilite dalla legge n. 335 sono da intendersi, come ribadito dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale con telex del 30 agosto 1995 n. 7/61619/L.724/94, non quali date fisse di decorrenza dei trattamenti pensionistici medesimi bensi' come termini iniziali a partire dai quali i soggetti interessati possono ottenere la pensione senza attendere gli scaglioni successivi. Va altresi' precisato che le nuove disposizioni introdotte dalla legge n. 335, relative ai requisiti per l'accesso ed il diritto alla pensione di anzianita', travolgono la previgente normativa in materia, fatte salve le deroghe espressamente previste dall'art. 1, comma 32, nonche' le fattispecie contemplate dall'art. 13, comma 5, della legge n. 724 del 1994, come gia' chiarito con la circolare n. 41 del 6 settembre 1995 sopra menzionata. A) Disciplina transitoria. Nella fase transitoria, le date di accesso al pensionamento anticipato sono precisate dal comma 29 del citato art. 1, con riferimento alla tabella E allegata alla legge (allegato 1), in relazione alla data entro la quale viene maturato il requisito di anzianita' contributiva ed al possesso, o meno, dell'eta' anagrafica di 57 anni; detta eta', che deve essere maturata entro il giorno precedente la decorrenza della pensione, e' prescritta dalla tabella in questione solo ai fini della individuazione della decorrenza del trattamento di quiescenza e non quale requisito per il conseguimento del diritto alla pensione stessa. Resta tuttavia inteso che, laddove l'eta' anagrafica sia requisito imprescindibile ai fini del diritto a pensione, ai sensi dei commi 26, prima parte, e 27 lettera a) dell'art. 1, le categorie dei "rimanenti soggetti" (indicate in talune decorrenze per il cui accesso si prescinde dall'eta' di 57 anni) dovranno comunque essere in possesso del prescritto requisito minimo di eta' (52 anni dal 1 gennaio 1996) entro il giorno immediatamente precedente quello di decorrenza della pensione. In concreto, al compimento, nel corso dell'anno, dell'eta' anagrafica prevista per l'anno medesimo, gli interessati possono conseguire il trattamento di quiescenza dalla prima decorrenza utile indicata per tali "rimanenti soggetti". L'ultima parte del comma 29 stabilisce che per i lavoratori cui si applica la tabella D richiamata dal comma 27 lettera b) dello stesso art. 1 (trattasi dei lavoratori che possono conseguire il diritto alla pensione d'anzianita', a prescindere dall'eta' anagrafica, al raggiungimento dell'anzianita' contributiva indicata nella tabella C nonche' dei lavoratori con anzianita' contributiva al 31 dicembre 1995 ricompresa tra i 29 e i 37 anni), la decorrenza della pensione e' fissata al 1 gennaio dell'anno successivo a quello di maturazione del prescritto requisito di anzianita' contributiva. La fase transitoria dell'accesso alla pensione di anzianita', come disciplinata dalla tabella E, riguarda i trattamenti anticipati i cui requisiti siano maturati entro il 31 dicembre 1997. B) Disciplina a regime. Per le pensioni di anzianita' i cui requisiti siano invece maturati successivamente al 31 dicembre 1997 entrera' in vigore la disciplina stabilita dal primo periodo dell'art. 1, comma 29. La predetta disciplina prevede quattro fasce, a seconda che i requisiti (contributivi ed anagrafici ove prescritti) per il diritto alla pensione di anzianita' siano maturati entro il primo, secondo, terzo o quarto trimestre dell'anno. I soggetti che maturano i requisiti in questione entro il primo trimestre accedono al pensionamento di anzianita' al 1 luglio dello stesso anno, se compiono i 57 anni di eta' entro il 30 giugno; coloro che maturano i requisiti di cui sopra entro il secondo trimestre accedono al pensionamento al 1 ottobre dello stesso anno, sempre che compiano i 57 anni di eta' entro il 30 settembre. La decorrenza della pensione di anzianita' e' fissata poi al 1 gennaio ovvero al 1 aprile dell'anno successivo per coloro che maturano i requisiti per acquisire il diritto, rispettivamente, entro il terzo o il quarto trimestre dell'anno precedente; per queste due ultime decorrenze non e' piu' richiesto il possesso dell'eta' di 57 anni alla data di accesso. Pertanto, poiche' il requisito di eta' anagrafica indicato nella tabella B allegata alla legge n. 335 (allegato 2) e' essenziale per il conseguimento del diritto a pensione ai sensi dei commi 26, prima parte e 27, lettera a), dell'art. 1, detto requisito, a regime, deve risultare acquisito entro le cadenze trimestrali indicate dal comma 29, alle quali corrispondono precise date di decorrenza del trattamento di quiescenza; si dovra' fare, cioe', riferimento all'anno di maturazione del requisito in esame e non a quello di decorrenza della pensione che, qualora successivo, potrebbe determinare l'elevazione dell'eta' anagrafica secondo la scansione di cui alla cennata tabella B, colonna 1. Nei confronti dei lavoratori ai quali si applica la tabella D, prima menzionati, la decorrenza della pensione anticipata e' fissata al 1 gennaio dell'anno successivo a quello di maturazione del requisito di anzianita' contributiva. Un discorso a parte deve essere fatto per coloro che possono far valere un'anzianita' contributiva non inferiore a quaranta anni; infatti e' da ritenere che, nella fase transitoria, il loro trattamento di quiescenza non possa che avere decorrenza immediata, ove si consideri che la disposizione recata dall'art. 1, comma 30, della legge n. 335 gia' consente, ai dipendenti in possesso, alla data del 31 dicembre 1993, del requisito di trentacinque anni di contribuzione, l'accesso al pensionamento anticipato dal 1 settembre 1995, dovendosi intendere tale data non fissa bensi' quale termine a partire dal quale puo' essere richiesta la pensione anticipata. C) Deroghe. La norma recata dal comma 32 dell'art. 1 in esame conferma la validita' delle previgenti disposizioni in materia di requisiti di accesso e di decorrenza dei trattamenti pensionistici di anzianita' nei confronti di particolari categorie di lavoratori tra cui, per quanto riguarda gli iscritti alle Casse pensioni amministrate da questo Istituto, assumono rilievo: a) i dipendenti collocati a riposo per invalidita' derivante, o meno, da causa di servizio; b) i soggetti collocati a riposo anticipatamente in base a norme specifiche vigenti alla data del 30 aprile 1995, in connessione ad esuberi strutturali di manodopera; c) i lavoratori privi della vista. Conseguentemente, per i casi di cessazione per invalidita' rimane ferma la decorrenza immediata del trattamento di quiescenza, mentre per i lavoratori indicati nelle suddette lettere b) e c) continueranno a trovare applicazione sia il disposto dell'art. 1, comma 2-ter, della legge n. 438 del 1992 - che fissa la decorrenza delle pensioni di anzianita' al 1 settembre di ciascun anno (come gia' chiarito con circolare 7 febbraio 1995 n. 13, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 1995) - sia le disposizioni concernenti il diritto a pensione di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, nonche' le riduzioni recate dall'art.11, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. 2. Requisiti per il diritto alla pensione anticipata. Si rammenta che, ai fini del raggiungimento dell'anzianita' contributiva richiesta per il diritto alla pensione, vanno considerati tutti i servizi e periodi comunque utili a pensione, ivi compresi quelli riscattati e ricongiunti. Si deve altresi' sottolineare che il servizio utile, in base al disposto dell'art. 3 della legge n. 274 del 1991, va arrotondato a mese intero, valutando per un mese la frazione superiore a 15 giorni. Va aggiunto che, laddove sia prescritto il raggiungimento di un determinato requisito anagrafico per l'accesso o il diritto alla pensione, tale limite di eta' dovra' essere pienamente compiuto senza che al riguardo possa operarsi alcun arrotondamento. Giova poi far presente che, a norma dell'art. 1, comma 36, della legge n. 335, il limite di eta' anagrafica prescritto per il diritto alla prestazione e' ridotto fino ad un anno per i lavoratori di cui al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, prevalentemente occupati in attivita' usuranti (ai fini dell'applicazione della suddetta riduzione, peraltro, dovranno essere emanati appositi decreti ministeriali, come previsto dal precedente comma 34 che ha sostituito l'art. 3 dell'indicato decreto legislativo n. 374). A) Disciplina transitoria. Nella fase di prima applicazione, il comma 26 dell'art. 1 prevede, per tutti i lavoratori del settore privato e pubblico, che la pensione di anzianita' si consegua: a) fermo restando il requisito dell'anzianita' contributiva pari o superiore a 35 anni, al compimento dell'eta' anagrafica indicata, in corrispondenza degli anni di riferimento, nella tabella B) allegata alla legge n. 335, ovvero, b) a prescindere dall'eta' anagrafica, al conseguimento della maggiore anzianita' contributiva di cui alla suddetta tabella B), sempre in corrispondenza degli anni di riferimento. Per le forme esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria (come l'INPDAP), sono previste dal comma 27 due ulteriori possibilita' di conseguimento della pensione di anzianita': a) con l'eta' anagrafica indicata nella tabella B sopra richiamata e l'anzianita' contributiva richiesta dalla previgente normativa; in tal caso, concretamente, verranno applicate, per gli anni mancanti ai 35, le riduzioni percentuali di cui all'art. 11, comma 16, della legge n. 537 del 1993, ed annessa tabella (allegato 3); b) a prescindere dall'eta' anagrafica, al maturarsi dell'anzianita' contributiva indicata nella tabella C allegata alla legge n. 335 (allegato 4); in tali casi, nonche' nei confronti dei lavoratori con anzianita' contributiva al 31 dicembre 1995 ricompresa fra i 29 e i 37 anni, si applicano le riduzioni percentuali stabilite dalla tabella D (allegato 5) per gli anni mancanti ai 37. B) Disciplina a regime. I requisiti di accesso alla pensione di anzianita' sono stabiliti dal comma 25 dell'art. 1. A regime, detta pensione si consegue: a) con un'anzianita' contributiva pari o superiore a 35 anni, in concorrenza con almeno 57 anni di eta' anagrafica; b) al raggiungimento di un 'anzianita' contributiva non inferiore a 40 anni, indipendentemente dall'eta' anagrafica. Va segnalato, altresi', che l'art. 2, comma 21, introduce nel settore pubblico, con effetto dal 1 gennaio 1996, il principio che la lavoratrice, dal compimento del 60 anno di eta' in poi, potra' conseguire il trattamento pensionistico secondo le regole previste dall'ordinamento di appartenenza per il pensionamento di vecchiaia ovvero per il collocamento a riposo per raggiunti limiti di eta' e, quindi, con decorrenza immediata. Al riguardo, si rammenta che i requisiti di anzianita' contributiva richiesti per il diritto alla pensione di vecchiaia sono quelli indicati nella tabella B allegata al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 e che per le cessazioni del servizio a decorrere dal 1 gennaio 1996 sono pari a 17 anni, ferma restando la salvaguardia prevista dall'art. 2, comma 3 lettera c), per le dipendenti che al 31 dicembre 1992 non avevano un'anzianita' contributiva superiore a 15 anni (vedasi circolare 23 luglio 1993 n. 16/I.P. pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 183 del 6 agosto 1993, pagina 10). Si precisa altresi' che, qualora il regolamento dell'ente datore di lavoro preveda un limite di eta' per il collocamento a riposo d'ufficio inferiore a 60 anni, in linea con la tabella A allegata alla legge 23 dicembre 1994, n. 724, il raggiungimento di detto limite determina comunque il conferimento di una pensione di vecchiaia con decorrenza immediata. Si trattera' parimenti di una pensione di vecchiaia nell'ipotesi che le interessate si siano avvalse della disposizione recata dall'art. 13, comma 5 lettera b), della legge n. 724 del 1994, con cessazione dal servizio a decorrere dal 1 gennaio 1996, ed a tale data siano in possesso del requisito anagrafico di 60 anni di eta'; conseguentemente, nella fattispecie prospettata, non si applicheranno le riduzioni previste dall'art. 11, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. In sintesi conclusiva, i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 29 del 1993, iscritti alle forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, nonche' le altre categorie di dipendenti iscritte alle predette forme di previdenza, sono destinatari, nella fase di prima applicazione della legge in oggetto indicata, dell'art. 1, commi 26 e 27, per quanto attiene ai requisiti per conseguire il diritto ai trattamenti di anzianita' e del successivo comma 29 del medesimo articolo che stabilisce la decorrenza dei trattamenti stessi. Nei confronti di tali dipendenti trova inoltre applicazione il comma 30 del citato art. 1, che prevede la possibilita' di conseguire il trattamento di pensione dal 1 settembre 1995 per i lavoratori dipendenti privati e pubblici in possesso del requisito di 35 anni di contribuzione alla data del 31 dicembre 1993. In taluni casi, a parita' di anzianita' contributiva vantata e di eta' posseduta, ricorrono le condizioni per l'applicazione di piu' disposizioni tra quelle recate dai commi in argomento, con la conseguenza che l'accesso e la decorrenza dei trattamenti di anzianita' sono possibili a condizioni diverse. In tali fattispecie, rileva la scelta degli interessati per l'applicazione dell'una o dell'altra disposizione, stante la possibilita' di conseguire trattamenti di differenti misure a diverse decorrenze. Al fine di pervenire alla individuazione delle decorrenze dei trattamenti di pensione in funzione dei requisiti di anzianita' contributiva e di eta', ove richiesta, si allega l'unita tabella (allegato 6), con riferimento agli anni 1996 e 1997. 3. Pensioni ai superstiti. A) Nuova disciplina. Come e' noto, con la legge 23 dicembre 1994, n. 724 venne avviato il processo di omogeneizzazione delle diverse discipline pensionistiche con il regime dell'assicurazione generale obbligatoria, mediante l'introduzione, con effetto dal 1 gennaio 1995, di un nuovo sistema di calcolo delle pensioni dirette e la prescrizione che la riversibilita' delle medesime fosse effettuata in base alle aliquote in vigore nel predetto regime, ferma restando la normativa previgente per i trattamenti di riversibilita' aventi origine da pensioni dirette liquidate precedentemente alla summenzionata data. L'art. 1, comma 41, della legge n. 335 estende ora, a decorrere dal 17 agosto 1995 (data di entrata in vigore della legge stessa), la disciplina del trattamento pensionistico spettante ai superstiti dei lavoratori iscritti all'assicurazione generale obbligatoria a tutti i regimi previdenziali esclusivi e sostitutivi della predetta assicurazione generale e, quindi, anche alle gestioni pensionistiche amministrate da questo Istituto. Il succitato comma 41 ha, peraltro, sancito determinati limiti - indicati nella tabella F allegata alla legge di riforma (allegato 7) - alla cumulabilita' dei trattamenti pensionistici ai superstiti con il reddito del beneficiario; detti limiti non si applicano qualora tra i beneficiari vi siano figli minori, studenti o inabili (da soli o in concorso con il coniuge). Al riguardo, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con nota n. 7/61633 dell'8 settembre 1995, ha precisato che i redditi da prendere in considerazione ai fini della cumulabilita' sono quelli assoggettabili all'IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei trattamenti di fine rapporto comunque denominati e relative anticipazioni, del reddito della casa di abitazione e delle competenze arretrate sottoposte a tassazione separata nonche' dell'importo della pensione ai superstiti su cui dovrebbe essere operata eventualmente la riduzione. L'art. 2, comma 13, della legge n. 335, poi, in linea con il cennato processo di omogeneizzazione, ha stabilito che, con effetto dal 1 gennaio 1995, nei casi di cessazione dal servizio per raggiunti limiti d'eta', per infermita' o per morte, debba essere estesa alle pensioni delle forme esclusive dell'A.G.O. ed alle relative pensioni di riversibilita' la disciplina prevista per l'integrazione al minimo del regime I.N.P.S . Trattasi delle pensioni liquidate secondo il calcolo retributivo o misto, restando preclusa l'applicazione dell'integrazione al minimo per le pensioni liquidate esclusivamente con il sistema contributivo, e cio' in base alla norma recata dal comma 16 dell'art. 1. In relazione ai trattamenti pensionistici ai superstiti in esame, il Ministero del tesoro - Ragioneria Generale dello Stato, I.G.O.P., con nota n. 187882 del 28 settembre 1995, ha emanato, per la prima applicazione della normativa in esame, le seguenti istruzioni le quali trovano applicazione anche nei confronti degli iscritti alle gestioni pensionistiche amministrate da questo INPDAP: a) le pensioni ai superstiti, qualunque sia la data di decorrenza della pensione diretta del dante causa, vanno liquidate in base ai requisiti ed alle misure previste dalla normativa dell'assicurazione generale obbligatoria; b) i trattamenti ai superstiti vanno erogati dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si e' verificato l'evento, senza soluzione di continuita' con il pagamento della pensione diretta; c) ai fini della liquidazione dei trattamenti di cui sopra va preso in considerazione l'ammontare complessivo del trattamento pensionistico in pagamento alla data di morte del dante causa ovvero quello che sarebbe spettato al dipendente deceduto in attivita' di servizio; conseguentemente, va computato anche l'importo dell'indennita' integrativa speciale nella misura percepita dal dante causa, se trattasi di pensioni dirette su cui e' corrisposta tale indennita'. Nel caso che l'indennita' integrativa speciale sia sospesa a causa dello svolgimento di attivita' retributiva da parte del titolare della pensione diretta, va considerata la misura dell'indennita' teoricamente spettante al titolare stesso. B) Destinatari e misura. La normativa che regola la pensione ai superstiti nell'assicurazione generale obbligatoria - ora estesa, come prima esposto, anche alle gestioni previdenziali amministrate da questo Istituto - e' stata riassunta dall'INPS con circolare n. 234 del 25 agosto 1995, richiamata dal Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, nella nota sopra menzionata; per la prima applicazione, si ritiene opportuno, comunque, richiamare sinteticamente le relative disposizioni concernenti gli aventi diritto, la misura del trattamento pensionistico ed i necessari requisiti. a) Superstiti aventi diritto. Nell'ambito dell'assicurazione generale obbligatoria, in caso di morte del dante causa, la pensione ai superstiti spetta: 1) al coniuge, anche se separato legalmente purche' non gli sia stata addebitata la responsabilita' della separazione. Il coniuge superstite separato "con addebito" ha diritto alla pensione soltanto nel caso in cui risulti titolare di assegno alimentare a carico del coniuge deceduto; 2) al coniuge divorziato, nel caso in cui l'ex coniuge deceduto non si sia risposato, sempreche' ricorrano le seguenti condizioni: il coniuge divorziato superstite deve essere titolare di assegno di divorzio; il coniuge divorziato superstite non deve essersi risposato; il coniuge divorziato dante causa deve essere deceduto dopo il 12 marzo 1987, data di entrata in vigore della legge 6 marzo 1987, n. 74, recante la nuova disciplina del trattamento economico del coniuge divorziato in caso di morte dell'ex coniuge; il rapporto assicurativo del coniuge deceduto dal quale deriva il trattamento pensionistico deve essere iniziato anteriormente alla data della sentenza che ha pronunciato lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Nel caso in cui dopo lo scioglimento del matrimonio l'ex coniuge si sia risposato, il Tribunale puo' disporre, alla sua morte, che al coniuge divorziato sia corrisposta una quota della pensione spettante al coniuge con il quale il lavoratore era legato in matrimonio alla data del decesso; 3) ai figli minori degli anni 18; 4) ai figli studenti di scuola media o professionale di eta' non superiore a 21 anni, a carico del genitore al momento della morte e che non prestino lavoro retribuito; 5) ai figli studenti universitari, a carico del genitore al momento della morte e che non prestino lavoro retribuito, per gli anni del corso legale di laurea e comunque non oltre il 26 anno di eta'; 6) ai figli di qualunque eta' riconosciuti inabili e a carico del genitore al momento della morte; 7) ai genitori di eta' superiore ai 65 anni che non siano titolari di pensione e risultino a carico dell'assicurato o del pensionato alla data della morte, quando non vi siano ne' coniuge ne' figli superstiti o, pure esistendo, non abbiano titolo alla pensione; 8) ai fratelli celibi e alle sorelle nubili, che non siano titolari di pensione, sempreche' al momento della morte dell'assicurato o del pensionato risultino permanentemente inabili e a suo carico, quando non vi siano ne' coniuge ne' figli superstiti ne' genitori, o, pure esistendo, non abbiano titolo alla pensione. b) Misura della pensione ai superstiti. Le aliquote di riversibilita' sono stabilite nelle seguenti misure: coniuge solo: 60 per cento; coniuge e un figlio: 80 per cento; coniuge e due o piu' figli: 100 per cento. Qualora abbiano diritto a pensione soltanto i figli, ovvero i genitori o i fratelli o sorelle, le aliquote di riversibilita' sono le seguenti: un figlio: 60 per cento per le pensioni aventi decorrenza anteriore al 1 settembre 1995; 70 per cento per le pensioni aventi decorrenza dal 1 settembre 1995 in poi; due figli: 80 per cento; tre o piu' figli: 100 per cento; un genitore: 15 per cento; due genitori: 30 per cento; un fratello o sorella: 15 per cento; due fratelli o sorelle: 30 per cento; tre fratelli o sorelle: 45 per cento; quattro fratelli o sorelle: 60 per cento; cinque fratelli o sorelle: 75 per cento; sei fratelli o sorelle: 90 per cento; sette o piu' fratelli o sorelle: 100 per cento. c) requisiti per il diritto alla pensione ai superstiti. La pensione di riversibilita' ai superstiti presuppone che il dante causa fosse titolare di pensione diretta. La pensione indiretta ai superstiti di iscritto spetta a condizione che il lavoratore, alla data della morte, potesse far valere almeno 15 anni di anzianita' contributiva ovvero 5 anni di contribuzione, di cui almeno 3 nei 5 anni precedenti la data della morte. Nel caso in cui alla data della morte di un lavoratore iscritto non sussista il diritto alla pensione in favore dei familiari superstiti - o perche' il lavoratore non poteva far valere i requisiti contributivi per la pensione diretta, o perche', pur sussistendo tali requisiti, nessuno dei superstiti, cui in ordine di priorita' sarebbe spettato di norma tale diritto, rivestiva i requisiti soggettivi prescritti - al coniuge superstite o, in mancanza, ai figli, minori, studenti o inabili, spetta una indennita' per una volta tanto, commisurata all'entita' dei contributi risultanti a favore del dante causa, a condizione che nei cinque anni anteriori alla data della morte dell'iscritto risulti accreditato almeno un anno di contribuzione. L'importo dell'indennita' e' pari a 45 volte l'ammontare dei contributi base versati in favore dell'iscritto e non puo' comunque essere inferiore a lire 43.200 ne' superiore a lire 129.600. Il diritto alla pensione ai superstiti cessa nei seguenti casi: per il coniuge, qualora contragga nuovo matrimonio. Al coniuge che cessi dal diritto alla pensione per sopravvenuto matrimonio spetta un assegno "una tantum" pari a due annualita' della sua quota di pensione, compresa la tredicesima mensilita', nella misura spettante alla data del nuovo matrimonio. Nel caso che la pensione risulti erogata, oltre che al coniuge, anche ai figli, la pensione deve essere riliquidata in favore di questi ultimi applicando le aliquote di riversibilita' previste in relazione alla mutata composizione del nucleo familiare; per i figli minori, al compimento del 18 anno di eta'; per i figli studenti di scuola media o professionale, quando prestino attivita' lavorativa o interrompano o terminino gli studi e comunque al compimento del 21 anno di eta'. La prestazione di un'attivita' lavorativa da parte dei figli studenti, il superamento del 21 anno di eta' e l'interruzione degli studi non comportano l'estinzione, ma soltanto la sospensione del diritto alla pensione. Fermo restando che il diritto non sorge ove alla data del decesso del dante causa non sussistano le condizioni richieste, nel caso in cui tali condizioni vengano meno nel corso del godimento della prestazione la pensione viene sospesa e quindi ripristinata allorche' cessi la causa della sospensione; per i figli studenti universitari, quando prestino attivita' lavorativa o interrompano gli studi o terminino gli anni del corso legale di laurea e comunque al compimento del 26 anno di eta'. Anche in questo caso, la prestazione di un'attivita' lavorativa da parte dei figli universitari e l'interruzione degli studi non comportano l'estinzione, ma soltanto la sospensione del diritto alla pensione. Fermo restando che il diritto non sorge ove alla data del decesso del dante causa non sussistano le condizioni richieste, nel caso in cui tali condizioni vengano meno nel corso del godimento della prestazione la pensione viene sospesa e quindi ripristinata allorche' cessi la causa della sospensione; per i figli inabili, qualora venga meno lo stato di inabilita'; per i genitori, qualora conseguano altra pensione; per i fratelli e le sorelle, qualora conseguano altra pensione o contraggano matrimonio, ovvero venga meno lo stato di inabilita'. Si fa riserva di illustrare con successive circolari le ulteriori innovazioni introdotte dalla legge di riforma. Il Presidente: SEPPIA