Art. 2. Allo scopo di consentire alla Banca d'Italia di trasferire alla menzionata banca estera nel giorno di ciascuna "data di pagamento", con valuta stesso giorno, i fondi di cui all'art. 1, il Tesoro mettera' a disposizione della Banca d'Italia gli importi provvisori in lire, almeno dieci giorni prima delle singole "date di pagamento", con le modalita' fissate al successivo art. 3. Detti importi verranno determinati dalla Banca d'Italia, in via previsionale, sulla base dei rispettivi tassi di interesse annuale e del rapporto di cambio disponibile al momento della definizione. L'ammontare in lire verra' reso noto al Tesoro quindici giorni prima della messa a disposizione dei fondi.