Art. 2.
  Allo  scopo  di  consentire  alla Banca d'Italia di trasferire alla
menzionata banca estera nel giorno di ciascuna "data  di  pagamento",
con  valuta  stesso  giorno,  i  fondi  di  cui all'art. 1, il Tesoro
mettera' a disposizione della Banca d'Italia gli  importi  provvisori
in lire, almeno dieci giorni prima delle singole "date di pagamento",
con le modalita' fissate al successivo art. 3.
  Detti  importi  verranno  determinati  dalla Banca d'Italia, in via
previsionale, sulla base dei rispettivi tassi di interesse annuale  e
del  rapporto  di  cambio  disponibile  al momento della definizione.
L'ammontare in lire verra' reso noto al Tesoro quindici giorni  prima
della messa a disposizione dei fondi.