Art. 4. Pure con le modalita' previste al precedente art. 2, verranno forniti i fondi per altri pagamenti che il Tesoro dovesse, eventualmente, effettuare a fronte di impegni comunque derivanti dal "fiscal agency agreement" del 15 dicembre 1994. Inoltre, verra' riconosciuto alla Banca d'Italia, a titolo di rimborso spese, un importo forfettario annuo posticipato di lire quattro milioni per ogni tranche del prestito in argomento, da corrispondere in uno con i fondi relativi alle rispettive "date di pagamento" di ogni anno di vita delle tranches emesse. La prima provvista di fondi sara' effettuata con riferimento al pagamento degli interessi con scadenza il 15 dicembre 1995.