Art. 4.
  Pure  con  le  modalita'  previste  al  precedente art. 2, verranno
forniti  i  fondi  per  altri  pagamenti  che  il   Tesoro   dovesse,
eventualmente,  effettuare a fronte di impegni comunque derivanti dal
"fiscal agency agreement" del 15 dicembre 1994.
  Inoltre, verra' riconosciuto  alla  Banca  d'Italia,  a  titolo  di
rimborso  spese,  un  importo  forfettario  annuo posticipato di lire
quattro milioni per  ogni  tranche  del  prestito  in  argomento,  da
corrispondere  in  uno  con i fondi relativi alle rispettive "date di
pagamento" di ogni anno di vita delle tranches emesse.
  La prima provvista di fondi sara'  effettuata  con  riferimento  al
pagamento degli interessi con scadenza il 15 dicembre 1995.