Art. 6. In relazione ai termini di prescrizione, cinque anni dalla data di scadenza del pagamento degli interessi e dalla data stabilita per il rimborso del capitale, i fondi in valuta eventualmente non utilizzati e restituiti dal "Fiscal Agent" saranno messi a disposizione del Ministero del tesoro. La Banca d'Italia, su richiesta del Ministero del tesoro - Direzione generale del Tesoro, provvedera' a negoziare contro lire italiane i fondi in yen giapponesi non utilizzati ed a versare il relativo controvalore all'entrata del bilancio statale.