Art. 6.
  In  relazione ai termini di prescrizione, cinque anni dalla data di
scadenza del pagamento degli interessi e dalla data stabilita per  il
rimborso del capitale, i fondi in valuta eventualmente non utilizzati
e  restituiti  dal  "Fiscal  Agent"  saranno messi a disposizione del
Ministero del tesoro.
  La  Banca  d'Italia,  su  richiesta  del  Ministero  del  tesoro  -
Direzione  generale  del  Tesoro, provvedera' a negoziare contro lire
italiane i fondi in yen giapponesi non utilizzati  ed  a  versare  il
relativo controvalore all'entrata del bilancio statale.