Art. 2.
 
  1. Per far  fronte  a  situazioni  di  emergenza  connesse  con  le
attivita'  di  controllo  indicate  all'articolo  1 e che coinvolgono
gruppi di stranieri privi di qualsiasi mezzo di sostentamento  ed  in
attesa  di  identificazione o espulsione e' autorizzata, per ciascuno
degli anni 1995, 1996 e 1997, la  spesa  di  lire  tre  miliardi,  da
destinarsi anche alla istituzione, a cura del Ministero dell'interno,
sentita la regione Puglia, di tre centri dislocati lungo la frontiera
marittima  delle coste pugliesi per le esigenze di prima assistenza a
favore dei predetti  gruppi  di  stranieri.  Al  relativo  onere,  da
imputare  ad apposito capitolo da istituire nello stato di previsione
del Ministero dell'interno,  si  provvede  mediante  riduzione  dello
stanziamento iscritto, per l'anno 1995, al capitolo 4295 del medesimo
stato   di   previsione   e  corrispondenti  capitoli  per  gli  anni
successivi.
  2. Gli interventi previsti dal  comma  1  sono  effettuati  con  le
stesse  modalita'  e  con  le  risorse  ivi indicate per fronteggiare
situazioni  di  emergenza  che  si  verificano  in  altre  aree   del
territorio nazionale.
  3.  Con  decreto  del  Ministro  dell'interno,  di  concerto con il
Ministro del tesoro, da adottarsi nel termine di trenta giorni  dalla
data  di  entrata  in vigore del presente decreto, sono determinati i
criteri e le modalita' di utilizzo e  di  erogazione  dei  fondi  per
l'attuazione  degli  interventi  straordinari  di  cui al comma 1. In
deroga a quanto stabilito dall'articolo 17, comma 4, della  legge  23
agosto  1988, n. 400, per l'emanazione del decreto di cui al presente
comma non e' richiesto il previo parere del Consiglio di Stato.
 
          Riferimenti normativi:
             - Il comma  4  dell'art.  17  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza del Consiglio dei  Ministri)  stabilisce  che  i
          regolamenti    adottati    con   decreto   ministeriale   o
          interministeriale, di cui al comma  3,  debbano  recare  la
          denominazione   di  "regolamento",  siano  adottati  previo
          parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed  alla
          registrazione  della  Corte  dei  conti  e pubblicati nella
          Gazzetta Ufficiale .