Art. 3.
 
  1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1 del presente
decreto, valutato in lire 5.097 milioni per l'anno finanziario  1995,
si   provvede  mediante  riduzione  dello  stanziamento  iscritto  al
capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per
l'anno medesimo, all'uopo parzialmente  utilizzando,  quanto  a  lire
3.823  milioni,  l'accantonamento  relativo  al Ministero di grazia e
giustizia e, quanto a lire 1.274 milioni,  l'accantonamento  relativo
al Ministero degli affari esteri.
  2.  Il  Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.