Art. 3. 1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1 del presente decreto, valutato in lire 5.097 milioni per l'anno finanziario 1995, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 3.823 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia e, quanto a lire 1.274 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. 2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.