Art. 2.
  Le  offerte  di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui
al  primo  comma  del  precedente  art.  1  devono   pervenire,   con
l'osservanza  delle modalita' indicate nell'art. 7 del citato decreto
ministeriale del 28 agosto 1995,  entro  le  ore  13  del  giorno  28
dicembre  1995,  esclusivamente  mediante  trasmissione  di richiesta
telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete  nazionale
interbancaria   con  le  modalita'  tecniche  stabilite  dalla  Banca
d'Italia medesima.
  La Banca d'Italia presentera' la propria richiesta, unicamente  per
conto  terzi,  entro  lo  stesso  termine,  tramite  apposito modulo,
inserito in busta chiusa.
  In caso di interruzione duratura nel  collegamento  della  predetta
"Rete"  troveranno applicazione le specifiche procedure di "recovery"
previste nella convenzione tra la  Banca  d'Italia  e  gli  operatori
partecipanti alle aste.
  Le  offerte  pervenute  successivamente  al  suddetto  termine  non
verranno prese in considerazione.
  Successivamente alla scadenza del termine  di  presentazione  delle
offerte,  di  cui  al  presente articolo, sono eseguite le operazioni
d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un  funzionario
della  Banca medesima il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede
all'elencazione delle  richieste  pervenute,  con  l'indicazione  dei
relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.
  Le  operazioni  di  cui  al  comma  precedente  sono effettuate con
l'intervento di un  funzionario  del  Tesoro,  a  cio'  delegato  dal
Ministero  del  tesoro,  con  funzioni di ufficiale rogante, il quale
redige apposito verbale da cui risulti il prezzo  di  aggiudicazione.
Tale  prezzo  sara'  reso  noto  mediante comunicato stampa nel quale
verra' altresi' data l'informazione relativa alla quota assegnata  in
asta agli "specialisti".