Art. 3.
  Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei titoli di cui
agli   articoli   precedenti   avra'  inizio  il  collocamento  della
diciottesima tranche dei titoli stessi per un importo massimo del  10
per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma dell'art. 1
del   presente  decreto;  tale  tranche  sara'  riservata,  ai  sensi
dell'art. 4 del menzionato decreto  ministeriale  24  febbraio  1994,
agli operatori "specialisti in titoli di Stato" che hanno partecipato
all'asta  della  diciassettesima  tranche. Gli "specialisti" potranno
partecipare al collocamento supplementare inoltrando  le  domande  di
sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 28 dicembre 1995.
  Le  offerte  non pervenute entro tale termine non verranno prese in
considerazione.
  Il  collocamento   supplementare   avra'   luogo   al   prezzo   di
aggiudicazione determinato nell'asta della diciassettesima tranche.
  Ai  fini  dell'assegnazione  valgono,  in  quanto  applicabili,  le
disposizioni di cui agli articoli 6 e 9 del decreto  ministeriale  in
data  28  agosto  1995. La richiesta di ciascuno "specialista" dovra'
essere presentata con le modalita' di  cui  all'art.  8  del  decreto
stesso  e  dovra'  contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che
intende sottoscrivere.
  Ciascuna richiesta non potra' essere inferiore a lire  100  milioni
ne'  superiore  all'importo del collocamento supplementare. Eventuali
richieste di importo non multiplo  del  taglio  unitario  minimo  del
prestito  verranno  arrotondate  per difetto; per eventuali richieste
distribuite su piu' offerte verra' presa in considerazione  la  somma
delle   offerte   medesime.  Non  verranno  presi  in  considerazione
eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.