Art. 5.
  Le   operazioni   di  rinnovo  dei  buoni  del  Tesoro  poliennali,
nominativi, di cui  al  terzo  comma  del  precedente  art.  1,  sono
affidate  alla  Banca  d'Italia;  dette operazioni di rinnovo possono
essere effettuate dal 2 al 4 gennaio 1996.