Art. 6.
  In dipendenza delle operazioni di rinnovo dei titoli nominativi dei
predetti  B.T.P.  12,50%  e  12%, di scadenza 1 gennaio 1996, possono
essere rilasciati titoli nominativi anche per  importo  pari  a  lire
centomila o multiplo di tale cifra.
  Al fine di consentire l'eventuale tramutamento al portatore di tali
titoli  nominativi  e' previsto l'allestimento di titoli al portatore
nei tagli da lire 100.000, 500.000 e 1.000.000.