Art. 6. In dipendenza delle operazioni di rinnovo dei titoli nominativi dei predetti B.T.P. 12,50% e 12%, di scadenza 1 gennaio 1996, possono essere rilasciati titoli nominativi anche per importo pari a lire centomila o multiplo di tale cifra. Al fine di consentire l'eventuale tramutamento al portatore di tali titoli nominativi e' previsto l'allestimento di titoli al portatore nei tagli da lire 100.000, 500.000 e 1.000.000.