Art. 8.
  Le  richieste  di  rinnovo dei buoni del Tesoro poliennali 12,50% e
12%,  di  scadenza  1  gennaio  1996,  nominativi,  dovranno   essere
compilate  su apposite distinte descrittive dei buoni ad esse uniti e
presentate soltanto presso le  filiali  della  Banca  d'Italia,  alle
quali  possono  essere  esibite dagli incaricati della Banca d'Italia
stessa o da altri istituti, enti o persone diversi dagli intestatari.
  Le richieste di rinnovo possono essere firmate e  presentate  anche
da  qualsiasi  esibitore dei titoli nominativi da rinnovare. La Banca
d'Italia rilascera' apposite ricevute per il  capitale  nominale  dei
nuovi buoni.
  La  consegna  dei  nuovi  buoni  nominativi  sara'  disposta  dalla
Direzione generale del Tesoro  -  Servizio  secondo  a  favore  delle
filiali  della  Banca  d'Italia,  tramite  le  competenti  sezioni di
Tesoreria, per la successiva consegna agli interessati, previo ritiro
delle ricevute rilasciate.
  I possessori di detti buoni del Tesoro poliennali 12,50% e  12%  di
scadenza  1  gennaio  1996,  nominativi,  che non intendano avvalersi
della facolta' di chiederne il rinnovo con le modalita' indicate  nel
presente  articolo,  dovranno  chiederne  il  rimborso alla Direzione
generale del Tesoro - Servizio secondo per il tramite delle Direzioni
provinciali del Tesoro, nei termini e con le modalita' previste dalle
vigenti disposizioni in materia di debito pubblico; sara' operata  la
ritenuta  di  cui  al citato decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556,
con arrotondamento a norma della suddetta legge 21  maggio  1959,  n.
334.