ART. 2
        PRESTAZIONI INDISPENSABILI E CONTINGENTI DI PERSONALE
1.  Nell'ambito  dei  servizi  pubblici  essenziali di cui all'art. 1
dovra'  essere  assicurata,  con  le  modalita'  di  cui   ai   commi
successivi,   l'effettivita'  del  loro  contenuto  essenziale  e  la
continuita', per gli aspetti contemplati  nella  lett.  d),  comma  2
dell'art.  1  della  legge  12  giugno  1990,  n. 146, delle seguenti
prestazioni indispensabili da assicurare in caso di sciopero, al fine
di contemperare l'esercizio del diritto di sciopero con  la  garanzia
del   diritto   all'istruzione   e   degli  altri  valori  e  diritti
costituzionalmente tutelati:
a) attivita', dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli
scrutini e delle valutazioni finali;
b) attivita', dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli
esami finali, con particolare riferimento agli esami  conclusivi  dei
cicli di istruzione nei diversi ordini e gradi del sistema scolastico
(esami  di  licenza  elementare,  esami  di  licenza  media, esami di
qualifica professionale e di licenza d'arte,  esami  di  abilitazione
all'insegnamento del grado preparatorio, esami di maturita');
c)   vigilanza  sui  minori  durante  i  servizi  di  refezione,  ove
funzionanti,  nei  casi  in  cui  non  sia  possibile  una   adeguata
sostituzione del servizio;
d)   vigilanza   degli  impianti  e  delle  apparecchiature,  laddove
l'interruzione del funzionamento comporti danni alle persone  o  alle
apparecchiature stesse;
e)  attivita'  riguardanti  la  conduzione  dei servizi nelle aziende
agricole per quanto attiene alla cura e all'allevamento del bestiame;
f) raccolta, allontanamento e smaltimento dei rifiuti tossici, nocivi
e radioattivi;
g) adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e
delle  pensioni,  secondo  modalita'   da   definire   in   sede   di
contrattazione   decentrata  e  comunque  per  il  periodo  di  tempo
strettamente necessario in base  alla  organizzazione  delle  singole
istituzioni scolastiche;
h)  servizi indispensabili nelle istituzioni educative, come indicati
nelle precedenti lettere a), d), e), con particolare riferimento alla
cucina ed alla mensa ed alla vigilanza sugli allievi anche nelle  ore
notturne.
2.  In  sede  di  contrattazione  decentrata  a  livello nazionale di
Ministero, entro 30 giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente  accordo,  saranno  individuati  i  criteri  generali per la
determinazione dei contingenti  del  personale  educativo  ed  A.T.A.
necessari  ad  assicurare  le  prestazioni  indispensabili  di cui al
precedente  comma  1.  Successivamente,  in  sede  di  contrattazione
decentrata  a  livello  provinciale,  entro  30  giorni dalla data di
comunicazione  dell'accordo   a   livello   di   Ministero,   saranno
individuati   i   contingenti  per  ciascuna  tipologia  di  istituto
scolastico presente nella Provincia.
Gli  accordi  decentrati  di  cui  al  presente comma hanno validita'
quadriennale; nelle more della loro definizione restano in vigore  le
norme derivanti dai precedenti accordi nella stessa materia.
3.  I Capi d'Istituto, in occasione di ogni sciopero, inviteranno con
comunicazione di servizio coloro che intendono aderire allo  sciopero
di  darne  tempestiva  comunicazione.  La  comunicazione ha carattere
volontario;  la  dichiarazione  di  adesione  allo  sciopero  non  e'
successivamente  revocabile.  In  base  a  tale  comunicazione i capi
d'istituto  valuteranno  l'entita'  della  riduzione   del   servizio
scolastico   e  la  conseguente  possibile  organizzazione  di  forme
sostitutive di erogazione del servizio. Essi sono in ogni caso tenuti
a comunicare alle famiglie, almeno 5 giorni prima  dell'effettuazione
dello   sciopero,  le  prevedibili  modalita'  di  funzionamento  del
servizio   scolastico,   ivi   compresa    l'eventuale    sospensione
dell'attivita' didattica, e sono autorizzati a disporre la presenza a
scuola  all'orario  di  inizio  delle  lezioni  di tutto il personale
docente  non  scioperante  in  servizio  quel  giorno,  in  modo   da
organizzare  il  servizio  scolastico  nel rispetto del numero di ore
previsto per ogni singolo insegnante.
4. I Capi d'istituto, in occasione di ciascuno sciopero,  individuano
-  sulla  base  anche della comunicazione volontaria del personale in
questione circa i propri comportamenti sindacali - i  nominativi  del
personale  da includere nei contingenti di cui al precedente comma 2,
in servizio presso le medesime istituzioni scolastiche ed  educative,
tenuti  alle  prestazioni  indispensabili ed esonerati dallo sciopero
stesso per garantire la continuita' delle prestazioni  indispensabili
di cui al precedente 1 comma.
I  nominativi  inclusi  nei contingenti saranno comunicati ai singoli
interessati cinque giorni prima dell'effettuazione dello sciopero.
Il soggetto individuato ha il diritto di esprimere, entro  il  giorno
successivo  alla  ricezione della predetta comunicazione, la volonta'
di aderire allo sciopero chiedendo la conseguente  sostituzione,  nel
caso sia possibile.
In  caso  di  adesione allo sciopero del capo d'istituto, le relative
funzioni aventi carattere  di  essenzialita'  e  di  urgenza  saranno
svolte,  nell'ordine,  dal  vicario,  da  uno dei collaboratori o dal
docente piu' anziano in servizio.
I capi d'istituto e gli organi  dell'Amministrazione  scolastica,  ai
relativi livelli di competenza, sono tenuti a rendere pubblici i dati
relativi all'adesione allo sciopero dopo la sua effettuazione.