IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto l'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre  1992,
n.  502,  recante: "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a
norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992,  n.  421",  nel  testo
modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517;
  Ritenuto  che,  in ottemperanza alle precitate disposizioni, spetta
al Ministro della sanita'  di  individuare  con  proprio  decreto  le
figure  professionali da formare ed i relativi profili, relativamente
alle aree del personale sanitario infermieristico,  tecnico  e  della
riabilitazione;
  Ritenuto   di  individuare  con  singoli  provvedimenti  le  figure
professionali;
  Ritenuto di individuare la figura del fisioterapista;
  Ritenuto che nell'ambito  del  profilo  del  fisioterapista  vadano
ricondotte,  come  formazioni  complementari, le figure del terapista
occupazionale e del terapista della psicomotricita';
  Visto il parere del Consiglio superiore di sanita', espresso  nella
seduta del 22 aprile 1994;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso nell'adunanza
generale del 4 luglio 1994;
  Vista la nota, in data 13 settembre 1994,  con  cui  lo  schema  di
regolamento e' stato trasmesso, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della
legge  23  agosto  1988,  n.  400,  al  Presidente  del Consiglio dei
Ministri;
                             A D O T T A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1. E' individuata la figura  del  fisioterapista  con  il  seguente
profilo:  il fisioterapista e' l'operatore sanitario, in possesso del
diploma universitario abilitante, che svolge in via  autonoma,  o  in
collaborazione   con   altre  figure  sanitarie,  gli  interventi  di
prevenzione, cura e riabilitazione nelle aree della motricita', delle
funzioni corticali superiori, e di  quelle  viscerali  conseguenti  a
eventi patologici, a varia eziologia, congenita od acquisita.
  2.  In  riferimento  alla diagnosi ed alle prescrizioni del medico,
nell'ambito delle proprie competenze, il fisioterapista:
    a) elabora, anche in equipe multidisciplinare, la definizione del
programma  di   riabilitazione   volto   all'individuazione   ed   al
superamento del bisogno di salute del disabile;
    b)   pratica   autonomamente   attivita'   terapeutica   per   la
rieducazione funzionale delle  disabilita'  motorie,  psicomotorie  e
cognitive  utilizzando  terapie  fisiche,  manuali,  massoterapiche e
occupazionali;
    c) propone l'adozione di protesi ed ausili, ne addestra all'uso e
ne verifica l'efficacia;
    d)  verifica  le  rispondenze  della  metodologia   riabilitativa
attuata agli obiettivi di recupero funzionale.
  3.   Svolge   attivita'   di   studio,   didattica   e   consulenza
professionale, nei servizi sanitari ed in quelli dove  si  richiedono
le sue competenze professionali;
  4.  Il  fisioterapista,  attraverso  la  formazione  complementare,
integra la formazione di base con indirizzi di  specializzazione  nel
settore della psicomotricita' e della terapia occupazionale:
    a)   la   specializzazione   in   psicomotricita'   consente   al
fisioterapista  di  svolgere  anche  l'assistenza  riabilitativa  sia
psichica  che  fisica  di  soggetti  in  eta'  evolutiva  con deficit
neurosensoriale o psichico;
    b) la  specializzazione  in  terapia  occupazionale  consente  al
fisioterapista  di  operare  anche  nella traduzione funzionale della
motricita' residua, al fine dello  sviluppo  di  compensi  funzionali
alla  disabilita',  con  particolare  riguardo  all'addestramento per
conseguire  l'autonomia   nella   vita   quotidiana,   di   relazione
(studio-lavoro-tempo  libero),  anche  ai  fini dell'utilizzo di vari
tipi di ausili in dotazione alla persona o all'ambiente.
  5. Il percorso formativo viene definito con decreto  del  Ministero
della  sanita'  e  si  conclude  con  il  rilascio di un attestato di
formazione specialistica che  costituisce  titolo  preferenziale  per
l'esercizio  delle  funzioni  specifiche  nelle diverse aree, dopo il
superamento di apposite prove valutative. La natura preferenziale del
titolo  e'  strettamente  legata  alla   sussistenza   di   obiettive
necessita'  del servizio e recede in presenza di mutate condizioni di
fatto.
  6. Il fisioterapista  svolge  la  sua  attivita'  professionale  in
strutture  sanitarie,  pubbliche o private, in regime di dipendenza o
libero-professionale.
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             -  Il testo dell'art. 6, comma 3, del D.Lgs. 30 dicembre
          1992, n. 502, nel testo modificato dal  D.Lgs.  7  dicembre
          1993, n. 517, e' il seguente: "A norma dell'art. 1, lettera
          o),  della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la formazione del
          personale  sanitario  infermieristico,  tecnico   e   della
          riabilitazione  avviene  in  sede ospedaliera ovvero presso
          altre  strutture  del  Servizio   sanitario   nazionale   e
          istituzioni private accreditate. I requisiti di idoneita' e
          l'accreditamento  delle  strutture  sono  disciplinati  con
          decreto  del  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca
          scientifica  e  tecnologica  d'intesa con il Ministro della
          sanita'. Il Ministro della sanita'  individua  con  proprio
          decreto  le  figure  professionali da formare ed i relativi
          profili. Il relativo ordinamento didattico e' definito,  ai
          sensi dell'art. 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341, con
          decreto  del  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca
          scientifica  e  tecnologica  emanato  di  concerto  con  il
          Ministro della sanita'".
             -  Il  comma  3  dell'art.  17  della  legge n. 400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri)  prevede che con
          decreto ministeriale possano  essere  adottati  regolamenti
          nelle  materie  di  competenza  del Ministro o di autorita'
          sottordinate al Ministro,  quando  la  legge  espressamente
          conferisca  tale  potere.  Tali regolamenti, per materie di
          competenza di piu' Ministri, possono  essere  adottati  con
          decreti  interministeriali, ferma restando la necessita' di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie a quelle dei  regolamenti  emanati  dal  Governo.
          Essi  debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
          dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4  dello
          stesso  articolo  stabilisce  che gli anzidetti regolamenti
          debbano recare la  denominazione  di  "regolamento",  siano
          adottati  previo  parere del Consiglio di Stato, sottoposti
          al visto ed alla registrazione  della  Corte  dei  conti  e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.