Art. 3.
  1. Il  diploma  universitario  di  dietista,  conseguito  ai  sensi
dell'art.  6,  comma  3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502,  e  successive  modificazioni,   abilita   all'esercizio   della
professione.
 
          Nota all'art. 3:
             -  Per  il  testo  del comma 3 dell'art. 6 del D.Lgs. n.
          502/1992 si veda in nota alle premesse.