IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto  l'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502, recante: "Riordino della disciplina in materia  sanitaria,  a
norma  dell'art.  1  della  legge 23 ottobre 1992, n. 421", nel testo
modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517;
  Ritenuto che, in ottemperanza alle precitate  disposizioni,  spetta
al  Ministro  della  sanita'  di  individuare  con proprio decreto le
figure professionali da formare ed i relativi profili,  relativamente
alle  aree  del  personale sanitario infermieristico, tecnico e della
riabilitazione;
  Ritenuto  di  individuare  con  singoli  provvedimenti  le   figure
professionali;
  Ritenuto   di  individuare  la  figura  del  tecnico  sanitario  di
laboratorio biomedico;
  Visto il parere del Consiglio superiore di sanita', espresso  nella
seduta del 22 aprile 1994;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso nell'adunanza
generale del 4 luglio 1994;
  Vista la nota, in data 24 settembre 1994,  con  cui  lo  schema  di
regolamento e' stato trasmesso, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della
legge  23  agosto  1988,  n.  400,  al  Presidente  del Consiglio dei
Ministri;
                             A D O T T A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1. E' individuata la figura del tecnico  sanitario  di  laboratorio
biomedico   con   il   seguente  profilo:  il  tecnico  sanitario  di
laboratorio biomedico  e'  l'operatore  sanitario,  in  possesso  del
diploma  universitario  abilitante,  responsabile  degli  atti di sua
competenza, che svolge attivita'  di  laboratorio  di  analisi  e  di
ricerca  relative  ad  analisi  biomediche  e  biotecnologiche  ed in
particolare  di  biochimica,  di  microbiologia   e   virologia,   di
farmacotossicologia,   di   immunologia,  di  patologia  clinica,  di
ematologia, di citologia e di istopatologia.
  2. Il tecnico sanitario di laboratorio biomedico:
    a)  svolge  con  autonomia  tecnico  professionale   la   propria
prestazione  lavorativa  in  diretta  collaborazione con il personale
laureato  di  laboratorio  preposto  alle   diverse   responsabilita'
operative di appartenenza;
    b)  e' responsabile, nelle strutture di laboratorio, del corretto
adempimento  delle  procedure  analitiche  e  del  proprio   operato,
nell'ambito  delle proprie funzioni in applicazione dei protocolli di
lavoro definiti dai dirigenti responsabili;
    c) verifica la  corrispondenza  delle  prestazioni  erogate  agli
indicatori e standard predefiniti dal responsabile della struttura;
    d)   controlla   e   verifica  il  corretto  funzionamento  delle
apparecchiature utilizzate, provvede alla manutenzione  ordinaria  ed
alla eventuale eliminazione di piccoli inconvenienti;
    e)  partecipa  alla  programmazione  e  organizzazione del lavoro
nell'ambito della struttura in cui opera;
    f)  svolge la sua attivita' in strutture di laboratorio pubbliche
e private, autorizzate secondo la normativa vigente, in  rapporto  di
dipendenza o libero-professionale.
  3. Il tecnico di laboratorio biomedico contribuisce alla formazione
del  personale  di supporto e concorre direttamente all'aggiornamento
relativo al proprio profilo professionale e alla ricerca.
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             -  Il testo dell'art. 6, comma 3, del D.Lgs. 30 dicembre
          1992, n. 502, nel testo modificato dal  D.Lgs.  7  dicembre
          1993, n. 517, e' il seguente: "A norma dell'art. 1, lettera
          o),  della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la formazione del
          personale  sanitario  infermieristico,  tecnico   e   della
          riabilitazione  avviene  in  sede ospedaliera ovvero presso
          altre  strutture  del  Servizio   sanitario   nazionale   e
          istituzioni private accreditate. I requisiti di idoneita' e
          l'accreditamento  delle  strutture  sono  disciplinati  con
          decreto  del  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca
          scientifica  e  tecnologica  d'intesa con il Ministro della
          sanita'. Il Ministro della sanita'  individua  con  proprio
          decreto  le  figure  professionali da formare ed i relativi
          profili. Il relativo ordinamento didattico e' definito,  ai
          sensi dell'art. 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341, con
          decreto  del  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca
          scientifica  e  tecnologica  emanato  di  concerto  con  il
          Ministro della sanita'".
             -  Il  comma  3  dell'art.  17  della  legge n. 400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri)  prevede che con
          decreto ministeriale possano  essere  adottati  regolamenti
          nelle  materie  di  competenza  del Ministro o di autorita'
          sottordinate al Ministro,  quando  la  legge  espressamente
          conferisca  tale  potere.  Tali regolamenti, per materie di
          competenza di piu' Ministri, possono  essere  adottati  con
          decreti  interministeriali, ferma restando la necessita' di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie a quelle dei  regolamenti  emanati  dal  Governo.
          Essi  debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
          dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4  dello
          stesso  articolo  stabilisce  che gli anzidetti regolamenti
          debbano recare la  denominazione  di  "regolamento",  siano
          adottati  previo  parere del Consiglio di Stato, sottoposti
          al visto ed alla registrazione  della  Corte  dei  conti  e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.