Art. 3.
  1.  Il  diploma  universitario  di tecnico sanitario di laboratorio
biomedico conseguito ai sensi  dell'art.  6,  comma  3,  del  decreto
legislativo  30  dicembre  1992,  n. 502, e successive modificazioni,
abilita all'esercizio della professione.
 
          Nota all'art. 3:
             - Per il testo del comma 3 dell'art.  6  del  D.Lgs.  n.
          502/1992 si veda in nota alle premesse.