IL MINISTRO DELLA SANITA' 
  Visto l'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre  1992,
n. 502, recante: "Riordino della disciplina in materia  sanitaria,  a
norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992,  n.  421",  nel  testo
modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517; 
  Ritenuto che, in ottemperanza alle precitate  disposizioni,  spetta
al Ministro della sanita'  di  individuare  con  proprio  decreto  le
figure professionali da formare ed i relativi profili,  relativamente
alle aree del personale sanitario infermieristico,  tecnico  e  della
riabilitazione; 
  Ritenuto  di  individuare  con  singoli  provvedimenti  le   figure
professionali; 
  Ritenuto  di  individuare  la  figura  del  tecnico  sanitario   di
radiologia medica; 
  Vista la legge 31 gennaio 1983, n. 25; 
  Visto il parere del Consiglio superiore di sanita', espresso  nella
seduta del 22 aprile 1994; 
  Udito il parere  del  Consiglio  di  Stato  espresso  nell'adunanza
generale del 4 luglio 1994; 
  Vista la nota, in data 24 settembre 1994,  con  cui  lo  schema  di
regolamento e' stato trasmesso, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto  1988,  n.  400,  al  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri; 
                             A D O T T A 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
 
  1. E' individuata la figura del  tecnico  sanitario  di  radiologia
medica con il seguente profilo: il tecnico sanitario di radiologia e'
l'operatore sanitario  che  in  possesso  del  diploma  universitario
abilitante e dell'iscrizione all'albo professionale, e'  responsabile
degli atti di sua competenza ed e' autorizzato ad espletare  indagini
e prestazioni radiologiche. 
  2.  Il  tecnico  sanitario  di  radiologia  medica  e'  l'operatore
sanitario abilitato a svolgere,  in  conformita'  a  quanto  disposto
dalla  legge  31  gennaio  1983,  n.  25,  in  via  autonoma,  o   in
collaborazione con altre figure  sanitarie,  su  prescrizione  medica
tutti gli interventi che richiedono l'uso di sorgenti  di  radiazioni
ionizzanti,  sia  artificiali  che  naturali,  di  energie  termiche,
ultrasoniche, di risonanza magnetica nucleare nonche' gli  interventi
per la protezionistica fisica o dosimetrica. 
  3. Il tecnico sanitario di radiologia medica: 
    a) partecipa alla  programmazione  e  organizzazione  del  lavoro
nell'ambito della struttura in cui opera nel rispetto  delle  proprie
competenze; 
    b) programma e gestisce l'erogazione di  prestazioni  polivalenti
di  sua  competenza  in  collaborazione   diretta   con   il   medico
radiodiagnosta, con il medico nucleare, con il fisico  radioterapista
e  con  il  fisico  sanitario,  secondo  protocolli   diagnostici   e
terapeutici   preventivamente   definiti   dal   responsabile   della
struttura; 
    c) e' responsabile degli atti di sua competenza,  in  particolare
controllando il corretto funzionamento delle  apparecchiature  a  lui
affidate, provvedendo alla eliminazione di inconvenienti  di  modesta
entita' e attuando programmi di verifica e controllo a garanzia della
qualita' secondo indicatori e standard predefiniti; 
    d) svolge la sua attivita' nelle strutture sanitarie pubbliche  o
private, in rapporto di dipendenza o libero professionale. 
  4. Il tecnico sanitario  di  radiologia  medica  contribuisce  alla
formazione  del  personale  di  supporto  e   concorre   direttamente
all'aggiornamento relativo al proprio profilo  professionale  e  alla
ricerca. 
 
    

AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.



          Note alle premesse:
   -  Il  testo dell'art. 6, comma 3, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.
502,  nel  testo modificato dal D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517, e' il
seguente:  "A  norma  dell'art. 1, lettera o), della legge 23 ottobre
1992,  n. 421, la formazione del personale sanitario infermieristico,
tecnico  e  della  riabilitazione  avviene in sede ospedaliera ovvero
presso altre strutture del Servizio sanitario nazionale e istituzioni
private  accreditate.  I  requisiti  di  idoneita' e l'accreditamento
delle   strutture   sono   disciplinati   con  decreto  del  Ministro
dell'universita'  e  della ricerca scientifica e tecnologica d'intesa
con  il  Ministro  della sanita'. Il Ministro della sanita' individua
con  proprio decreto le figure professionali da formare ed i relativi
profili.  Il  relativo  ordinamento  didattico  e' definito, ai sensi
dell'art.  9  della  legge  19 novembre 1990, n. 341, con decreto del
Ministro  dell'universita'  e della ricerca scientifica e tecnologica
emanato di concerto con il Ministro della sanita'".
-  Il  comma  3  dell'art.  17  della  legge n. 400/1988
(Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri)  prevede che con
decreto  ministeriale  possano  essere adottati regolamenti
nelle  materie  di  competenza  del Ministro o di autorita'
sottordinate  al  Ministro,  quando  la legge espressamente
conferisca  tale  potere.  Tali regolamenti, per materie di
competenza  di  piu'  Ministri, possono essere adottati con
decreti  interministeriali, ferma restando la necessita' di
apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi  debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
dei  Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello
stesso  articolo  stabilisce  che gli anzidetti regolamenti
debbano  recare  la  denominazione  di "regolamento", siano
adottati  previo  parere del Consiglio di Stato, sottoposti
al  visto  ed  alla  registrazione  della Corte dei conti e
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
-  Per  il  contenuto  della legge n. 25/1983 si veda in
nota all'art. 1.

    
          Nota all'art. 1: 
             - La legge 31 gennaio 1983, n. 25, reca:  "Modifiche  ed
          integrazioni alla legge 4 agosto 1965, n. 1103, e al D.P.R. 
          6 marzo 1968,  n.  680,  sulla  regolamentazione  giuridica
          dell'esercizio  dell'attivita'  di  tecnico  sanitario   di
          radiologia medica". L'art. 1 di detta  legge  prevede  che:
          "In  attesa  dell'emanazione  della  legge   quadro   sulle
          professioni sanitarie  ausiliarie  e  della  riforma  della
          facolta' di medicina,  l''arte  ausiliaria  di  tecnico  di
          radiologia medica', di cui alla legge  4  agosto  1965,  n.
          1103, e' sostituita dalla 'professione di tecnico sanitario
          di radiologia medica'". 
              Si riporta, inoltre, per opportuna conoscenza, il testo
          dell'art.  11  della  legge  4   agosto   1965,   n.   1103
          (Regolamentazione   giuridica   dell'esercizio    dell'arte
          ausiliaria sanitaria di tecnico di radiologia medica), come 
          sostituito dall'art. 4 della citata legge n. 25/1983: 
             "Art. 11. - I tecnici  sanitari  di  radiologia  medica,
          ovunque operanti, collaborano direttamente  con  il  medico
          radio-diagnosta,  radio-terapista   e   nucleare   per   lo
          svolgimento  di  tutte  le  attivita'  collegate   con   la
          utilizzazione delle radiazioni ionizzanti, sia  artificiali
          che  naturali,  delle  energie  termiche  e   ultrasoniche,
          nonche'  della   risonanza   nucleare   magnetica,   aventi
          finalita'  diagnostiche,   terapeutiche,   scientitiche   e
          didattiche. 
             In particolare: 
               a) i  tecnici  sanitari  di  radiologia  medica  nella
          struttura  pubblica  e   privata   attuano   le   modalita'
          tecnico-operative   ritenute   idonee   alla    rilevazione
          dell'informazione  diagnostica  ed  all'espletamento  degli
          atti  terapeutici,  secondo  le  finalita'  diagnostiche  o
          terapeutiche  e   le   indicazioni   fornite   dal   medico
          radio-diagnosta,  radio-terapista  o  nucleare  che  ha  la
          facolta' dell'intervento  diretto  ed  in  armonia  con  le
          disposizioni del dirigente la struttura; 
               b) il tecnico sanitario di radiologia medica e' tenuto
          a svolgere la propria  opera  nella  struttura  pubblica  e
          privata, nei settori o servizi ove l'attivita'  radiologica
          e'  complementare  all'esercizio  clinico  dei  medici  non
          radiologi, secondo le indicazioni del medico radiologo; 
               c) i tecnici sanitari di radiologia medica assumono la
          responsabilita' specifica tecnico-professionale degli  atti
          a loro attribuiti". 
              Si  trascrive,  infine,  il  testo  dell'art.  24   del
          regolamento per l'esecuzione della legge  n.  1103/1965  di
          cui sopra, approvato con D.P.R. 6 marzo 1968, n. 680,  come
          sostituito dall'art. 8 della legge n.  25/1983  piu'  volte
          citata: 
             "Art. 24. - 1) Servizio di radio-diagnostica. 
             I tecnici sanitari di radiologia medica: 
               a) sono autorizzati  ad  effettuare  direttamente,  su
          prescrizione medica - anche in assenza del medico radiologo
          -   i   radiogrammi   relativi   agli   esami   radiologici
          dell'apparato scheletrico, del torace e dell'addome,  senza
          mezzi di contrasto, secondo  le  indicazioni  di  carattere
          generale preventivamente definite dal medico radiologo, sia
          nel servizio radiologico centralizzato che nelle  strutture
          decentrate; 
               b) collaborano con il medico  radiologo  in  tutte  le
          restanti indagini diagnostiche di competenza radiologica. 
             La continuita' o la saltuarieta' della  presenza  fisica
          del medico radiologo durante l'effettuazione delle indagini
          di cui alla presente lettera b) viene stabilita dal  medico
          radiologo stesso in ragione delle esigenze del caso. 
          2) Servizio di radioterapia. 
             I tecnici  sanitari  di  radiologia  medica  collaborano
          direttamente con i medici radioterapisti nell'ambito  delle
          seguenti attivita': 
               a) impostazione del trattamento, ivi comprese tutte le
          indagini collaterali ad esso complementari; 
               b) operazioni dosimetriche  inerenti  al  trattamento,
          anche  in  collaborazione  con  il   servizio   di   fisica
          sanitaria; 
               c) effettuazione e controllo della centratura e  della
          eventuale simulazione; 
               d) preparazione  ed  impiego  di  mezzi  ausiliari  di
          centratura e immobilizzazione del paziente o irradiazione; 
               e) controllo dell'efficienza  degli  impianti  e  loro
          predisposizione all'uso; 
               f)  caricamento,  scaricamento  dei  dispositivi   per
          terapia nella fase successiva  al  caricamento  e  recupero
          delle sorgenti; 
               g) operazioni necessarie all'allestimento  delle  dosi
          radio-attive da somministrare ai pazienti; 
               h) controllo delle eventuali contaminazioni; 
               i)  decontaminazione   degli   oggetti   ed   ambienti
          contaminati; 
               l)   effettuazione   del   trattamento   radioterapico
          predisposto dal radio-terapista  e  suo  controllo  durante
          tutta  la  durata  della  seduta  secondo  le   indicazioni
          ricevute; 
               m) tenuta ed  aggiornamento  delle  registrazioni  dei
          trattamenti  e  del  registro  di  carico  e  scarico   del
          materiale radio-attivo; 
               n)  carico,   custodia   e   scarico   del   materiale
          radioattivo e della strumentazione tecnica; 
               o) collaborazione con il medico radio-terapista ed  il
          servizio  di  fisica  sanitaria  per  quanto  concerne   la
          dosimetria e gli altri atti inerenti la radioprotezione; 
               p) preparazione e posizionamento del paziente. 
             I  tecnici  sanitari  di  radiologia  medica  espletano,
          inoltre, ogni altra operazione tecnica richiesta dal medico
          radio-terapista. 
          3) Servizio di medicina nucleare. 
             I tecnici  sanitari  di  radiologia  medica  addetti  ai
          servizi di medicina nucleare: 
               a) prendono  in  consegna  le  sorgenti  radio-attive,
          curando il loro carico e scarico oltre che  lo  smaltimento
          dei  rifiuti  radio-attivi;  segnalano   al   preposto   il
          movimento  e  la  giacenza  del  materiale  radio-attivo  e
          provvedono alle relative registrazioni; 
               b)     effettuano     le     operazioni     necessarie
          all'allestimento delle dosi radio-attive  da  somministrare
          ai  pazienti  e  da  manipolare  in  vitro  ed  ogni  altra
          operazione concernente il lavoro di camera calda; 
               c) se necessario, accettano il paziente, ne  accertano
          i  dati  anagrafici,  provvedono  alla   registrazione   ed
          archiviazione  dei  risultati  delle  operazioni   tecniche
          effettuate ed al trattamento dei fotoscintigrammi; 
               d) controllano l'efficienza delle apparecchiature  che
          predispongono per l'uso. Collaborano con il medico nucleare
          nell'effettuazione delle indagini  e  nella  rilevazione  e
          registrazione  dei   dati   anche   mediante   impiego   di
          elaboratori elettronici; 
               e) collaborano con il  medico  nucleare  in  studi  ed
          esami in vitro mediante l'uso  di  apparecchiature  atte  a
          rilevare la presenza di radio-nuclidi nei campioni; 
               f) provvedono alla decontaminazione e controllo  della
          vetreria e degli oggetti o ambienti contaminati ed  attuano
          tutte le operazioni inerenti alla radioprotezione,  secondo
          la vigente normativa; 
               g) effettuano ogni altra operazione tecnica  richiesta
          dal medico nucleare. 
          4) Servizio di fisica sanitaria. 
             I tecnici sanitari di  radiologia  medica  coadiuvano  i
          responsabili  dei  servizi  di  fisica  sanitaria  per   la
          risoluzione dei problemi di fisica nell'impiego di  isotopi
          radio-attivi, di sorgenti di radiazione per la terapia,  la
          diagnostica e la  ricerca  e,  con  l'esperto  qualificato,
          nella sorveglianza  fisica  per  la  protezione  contro  le
          radiazioni ionizzanti. 
          5) Apparecchiature nell'ambito del servizio di radiologia. 
             I tecnici sanitari  di  radiologia  medica  assumono  la
          responsabilita' del corretto uso delle apparecchiature loro
          affidate, controllano la loro efficienza,  individuano  gli
          eventuali inconvenienti tecnici e si adoperano,  quando  e'
          possibile, ad eliminarli;  possono  altresi'  esprimere  il
          proprio parere tecnico in fase di collaudo di installazione
          di  nuove  apparecchiature  nonche'  dopo  l'esecuzione  di
          eventuali riparazioni. 
          6) Trattamento del materiale radiografico e  documentazione
          fotografica. 
             I tecnici sanitari di radiologia medica effettuano tutte
          le operazioni  concernenti  il  trattamento  del  materiale
          sensibile; possono altresi' provvedere alla riproduzione  e
          riduzione del materiale iconografico. 
          7) Attivita' collaterali. 
             I  tecnici  sanitari  di  radiologia  medica   che   con
          provvedimento   del   medico   autorizzato   siano    stati
          allontanati, in via cautelativa  temporanea  o  permanente,
          delle  zone  controllate,  perche'  affetti  da   patologia
          professionale  specifica,  sono   adibiti,   a   richiesta,
          prioritariamente nell'ambito del settore radiologico,  alle
          pratiche   di   accettazione   del   paziente,   alla   sua
          registrazione,  all'archiviazione  degli  esami  praticati,
          alla rilevazione periodica dei dati statistici, nonche'  al
          carico e scarico del materiale ricevuto in donazione".