Art. 4.
  1.  Con  decreto  del  Ministro  della  sanita'  di concerto con il
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica  e  tecnologica
sono  individuati  i  diplomi  e gli attestati, conseguiti in base al
precedente   ordinamento,   che   sono   equipollenti   al    diploma
universitario di cui all'art. 3 ai fini dell'esercizio della relativa
attivita' professionale e dell'accesso ai pubblici uffici.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Roma, 26 settembre 1994
                                                   Il Ministro: COSTA
Visto, il Guardasigilli: BIONDI
 Registrato alla Corte dei conti il 24 dicembre 1994
 Registro n. 1 Sanita', foglio n. 362