IL MINISTRO DEI TRASPORTI
                         E DELLA NAVIGAZIONE
                           DI CONCERTO CON
                       IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto  l'art. 80, comma 12, del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285 "Nuovo codice della  strada",  che  demanda  al  Ministro  dei
trasporti,  di  concerto  con  il  Ministro del tesoro, il compito di
stabilire le tariffe per le  operazioni  di  revisione  svolte  dalla
Direzione  generale  della  motorizzazione  civile e dei trasporti in
concessione e dalle imprese di cui allo  stesso  art.  80,  comma  8,
nonche'  quelle  inerenti  i controlli periodici sulle officine e sui
controlli  a  campione  effettuati  dalla  Direzione  generale  della
motorizzazione  civile  e dei trasporti in concessione ai sensi dello
stesso art. 80, comma 10;
  Considerata la necessita'  che  l'esecuzione  delle  revisioni  dei
veicoli da parte della Direzione generale della motorizzazione civile
e  dei trasporti in concessione avvenga senza che cio' costituisca un
onere per lo Stato e pertanto ogni  spesa  relativa  resti  a  carico
dell'utente;
  Ritenuto  che  l'esecuzione  delle  revisioni  dei veicoli da parte
delle imprese di autoriparazione debba consentire alle stesse un equo
utile, connesso con l'esercizio della loro attivita';
  Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto il parere  del  Consiglio  di  Stato  espresso  nell'adunanza
generale del 27 luglio 1994;
  Vista  la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 (nota
n. DM 80 del 15 ottobre 1994);
                             A D O T T A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1. La tariffa riguardante le operazioni di revisione  eseguite  dai
funzionari della Direzione generale della motorizzazione civile e dei
trasporti in concessione e' fissata in L. 30.000. Il relativo importo
deve  avere  luogo  mediante versamento sul conto corrente postale n.
9001 intestato alla Direzione generale della motorizzazione civile  e
dei trasporti in concessione - Roma.
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
            - Si riporta il testo dei commi 8, 10 e 12  dell'art.  80
          (sulle  revisioni)  del nuovo codice della strada approvato
          con D.Lgs. n.  285/1992, come modificato dall'art.  36  del
          D.Lgs.   10   settembre   1993,  n.  360,  e  corretto  con
          errata-corrige pubblicata nella Gazzetta Ufficiale -  serie
          generale - n. 36 del 13 febbraio 1993:
             "8.  Il Ministro dei trasporti, al fine di assicurare in
          relazione a particolari e contingenti situazioni  operative
          degli  uffici  provinciali  della  Direzione generale della
          M.C.T.C., il rispetto dei termini previsti per le revisioni
          periodiche dei veicoli a  motore  capaci  di  contenere  al
          massimo  sedici  persone compreso il conducente, ovvero con
          massa complessiva a pieno carico fino a 3,5  t,  puo',  per
          singole  province individuate con proprio decreto, affidare
          in  concessione  quinquennale  le  suddette  revisioni   ad
          imprese   di   autoriparazione   che  svolgono  la  propria
          attivita'  nel  campo  della   meccanica   e   motoristica,
          carrozzeria,  elettrauto  e gommista ovvero ad imprese che,
          esercendo in prevalenza attivita' di commercio di  veicoli,
          esercitino    altresi',   con   carattere   strumentale   o
          accessorio, l'attivita' di  autoriparazione.  Tali  imprese
          devono essere iscritte nel registro delle imprese esercenti
          attivita'  di  autoriparazione  di cui all'art. 2, comma 1,
          della legge 5 febbraio 1992, n. 122. Le suddette  revisioni
          possono essere altresi' affidate in concessione ai consorzi
          e  alle societa' consortili, anche in forma di cooperativa,
          appositamente costituiti tra imprese iscritte ognuna almeno
          in una diversa sezione del medesimo registro,  in  modo  da
          garantire l'iscrizione in tutte e quattro le sezioni.
             9. (Omissis).
             10.  Il  Ministero  dei  trasporti  - Direzione generale
          della M.C.T.C.  effettua periodici controlli sulle officine
          delle imprese di cui  al  comma  8  e  controlli,  anche  a
          campione,  sui  veicoli  sottoposti  a  revisione presso le
          medesime.  I  controlli  periodici  sulle  officine   delle
          imprese di cui al comma 8 sono effettuati, con le modalita'
          di  cui  all'art  19,  commi  1,  2,  3  e 4, della legge 1
          dicembre 1986,  n.    870,  da  personale  della  Direzione
          generale  della M.C.T.C. in possesso di laurea ad indirizzo
          tecnico ed inquadrato in qualifiche  funzionali  e  profili
          professionali   corrispondenti  alle  qualifiche  della  ex
          carriera direttiva tecnica, individuati nel regolamento.  I
          relativi  importi  a  carico delle officine dovranno essere
          versati in conto corrente postale ed affluire alle  entrate
          dello  Stato con imputazione al capitolo 3566 del Ministero
          dei trasporti, la cui denominazione viene  conseguentemente
          modificata dal Ministro del tesoro.
             11. (Omissis).
             12.  Il  Ministro dei trasporti, con proprio decreto, di
          concerto con il Ministro del tesoro, stabilisce le  tariffe
          per  le  operazioni  di  revisione  svolte  dalla Direzione
          generale della M.C.T.C. e dalle imprese di cui al comma  8,
          nonche'   quelle  inerenti  ai  controlli  periodici  sulle
          officine  ed  ai  controlli  a  campione   effettuati   dal
          Ministero   dei   trasporti   -  Direzione  generale  della
          M.C.T.C., ai sensi del comma 10".
             - Il comma  3  dell'art.  17  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri)  prevede  che  con
          decreto  ministeriale  possano  essere adottati regolamenti
          nelle  materie  di  competenza  del Ministro o di autorita'
          sottordinate al Ministro,  quando  la  legge  espressamente
          conferisca  tale  potere.  Tali regolamenti, per materie di
          competenza di piu' Ministri, possono  essere  adottati  con
          decreti  interministeriali, ferma restando la necessita' di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie a quelle dei  regolamenti  emanati  dal  Governo.
          Essi  debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
          dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4  dello
          stesso  articolo  stabilisce  che gli anzidetti regolamenti
          debbano recare la  denominazione  di  "regolamento",  siano
          adottati  previo  parere del Consiglio di Stato, sottoposti
          al visto ed alla registrazione  della  Corte  dei  conti  e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.