Art. 2. 1. La tariffa relativa alle operazioni di revisione eseguite dalle imprese di autoriparazione e' pari a L. 35.000, da versare anticipatamente all'impresa interessata da parte dell'utente. A tale tariffa deve essere aggiunta quella prevista al punto 2) della tabella 3 annessa alla legge 1 dicembre 1986, n. 870, afferente l'annotazione dell'esito della revisione sulla carta di circolazione, da parte del competente ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione. Il versamento di tale tariffa, deve avere luogo con le modalita' previste all'art. 1.
Nota all'art. 2: - La legge n. 870/1986 reca: "Misure urgenti straordinarie per i servizi della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Ministero dei trasporti". Il punto 2) della tabella 3 annessa alla legge prevede l'importo di L. 10.000 per il rilascio di duplicati, certificazioni, eccetera, inerenti ai veicoli o ai conducenti.