Art. 2.
  1.  La tariffa relativa alle operazioni di revisione eseguite dalle
imprese  di  autoriparazione  e'  pari  a  L.  35.000,   da   versare
anticipatamente  all'impresa interessata da parte dell'utente. A tale
tariffa deve essere  aggiunta  quella  prevista  al  punto  2)  della
tabella  3  annessa  alla  legge  1  dicembre 1986, n. 870, afferente
l'annotazione dell'esito della revisione sulla carta di circolazione,
da parte del  competente  ufficio  provinciale  della  motorizzazione
civile e dei trasporti in concessione. Il versamento di tale tariffa,
deve avere luogo con le modalita' previste all'art. 1.
 
          Nota all'art. 2:
             -   La   legge   n.   870/1986   reca:  "Misure  urgenti
          straordinarie per i servizi della Direzione generale  della
          motorizzazione  civile  e  dei trasporti in concessione del
          Ministero dei trasporti".  Il  punto  2)  della  tabella  3
          annessa  alla  legge  prevede l'importo di L. 10.000 per il
          rilascio di duplicati, certificazioni,  eccetera,  inerenti
          ai veicoli o ai conducenti.