Art. 3.
  1. A tutti gli effetti, il controllo dei locali, delle attrezzature
e delle strumentazioni in possesso dell'impresa, al fine del rilascio
della  concessione  quinquennale  prevista dall'art. 80, comma 8, del
decreto legislativo  n.  285/1992  deve  intendersi  compreso  tra  i
controlli  periodici  indicati  nello  stesso  art.  80, comma 10; la
tariffa, per ciascun controllo, e' fissata in L. 200.000.
  2. I relativi importi, per quanto riguarda le concessioni,  debbono
essere  versati  anticipatamente  dalle  imprese  interessate  con le
modalita' previste all'art.  1;  relativamente  invece  ai  controlli
periodici,  nel  caso  in  cui  questi  non  siano  stati previamente
concordati, le imprese interessate  dovranno  effettuare  i  relativi
versamenti  non  oltre  tre  giorni  dalla  data  di  esecuzione  dei
controlli stessi.
 
          Nota all'art. 3:
             - Per il testo dei commi 8 e 10 dell'art. 80  del  nuovo
          codice  della  strada, approvato con D.Lgs. n. 285/1992, si
          veda in nota alle premesse.