Art. 3. 1. A tutti gli effetti, il controllo dei locali, delle attrezzature e delle strumentazioni in possesso dell'impresa, al fine del rilascio della concessione quinquennale prevista dall'art. 80, comma 8, del decreto legislativo n. 285/1992 deve intendersi compreso tra i controlli periodici indicati nello stesso art. 80, comma 10; la tariffa, per ciascun controllo, e' fissata in L. 200.000. 2. I relativi importi, per quanto riguarda le concessioni, debbono essere versati anticipatamente dalle imprese interessate con le modalita' previste all'art. 1; relativamente invece ai controlli periodici, nel caso in cui questi non siano stati previamente concordati, le imprese interessate dovranno effettuare i relativi versamenti non oltre tre giorni dalla data di esecuzione dei controlli stessi.
Nota all'art. 3: - Per il testo dei commi 8 e 10 dell'art. 80 del nuovo codice della strada, approvato con D.Lgs. n. 285/1992, si veda in nota alle premesse.