Art. 4.
  1.  Il  controllo sui veicoli, previsto dall'art. 80, comma 10, del
citato decreto legislativo n. 285/1992, deve essere  eseguito  presso
le  stazioni  prova  degli  uffici  provinciali  della motorizzazione
civile e dei trasporti  in  concessione  ed  e'  effettuato  a  spese
dell'impresa  di  autoriparazione  che  ha  eseguito la revisione del
veicolo interessato. Il relativo versamento, il cui importo e' quello
stabilito all'art. 1, deve avere luogo secondo le modalita'  previste
nello  stesso  art.  1  e  puo'  avvenire posteriormente alla data di
esecuzione del controllo in questione, comunque non oltre tre  giorni
da tale data. L'esito del controllo deve essere riportato sulla carta
di  circolazione  a  cura  del  competente  ufficio provinciale della
motorizza zione civile e dei trasporti in concessione, ed essa  viene
restituita solo dopo tale adempimento.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Roma, 10 novembre 1994
                                            Il Ministro dei trasporti
                                               e della navigazione
                                                       FIORI
Il Ministro del tesoro
          DINI
Visto, il Guardasigilli: BIONDI
 Registrato alla Corte dei conti il 3 gennaio 1995
 Registro n. 1 Trasporti, foglio n. 1
 
          Nota all'art. 4:
             - Per il testo del  comma  10  dell'art.  80  del  nuovo
          codice  della  strada, approvato con D.Lgs. n. 285/1992, si
          veda in nota alle premesse.