Art. 4. 1. Il controllo sui veicoli, previsto dall'art. 80, comma 10, del citato decreto legislativo n. 285/1992, deve essere eseguito presso le stazioni prova degli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione ed e' effettuato a spese dell'impresa di autoriparazione che ha eseguito la revisione del veicolo interessato. Il relativo versamento, il cui importo e' quello stabilito all'art. 1, deve avere luogo secondo le modalita' previste nello stesso art. 1 e puo' avvenire posteriormente alla data di esecuzione del controllo in questione, comunque non oltre tre giorni da tale data. L'esito del controllo deve essere riportato sulla carta di circolazione a cura del competente ufficio provinciale della motorizza zione civile e dei trasporti in concessione, ed essa viene restituita solo dopo tale adempimento. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 10 novembre 1994 Il Ministro dei trasporti e della navigazione FIORI Il Ministro del tesoro DINI Visto, il Guardasigilli: BIONDI Registrato alla Corte dei conti il 3 gennaio 1995 Registro n. 1 Trasporti, foglio n. 1
Nota all'art. 4: - Per il testo del comma 10 dell'art. 80 del nuovo codice della strada, approvato con D.Lgs. n. 285/1992, si veda in nota alle premesse.